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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15459/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto profitto del reato tributario (d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per un importo di € 1.035.953,78 sui conti della società. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 125, comma 3, in relazione all'art. 321, comma 2, c.p.p., lamentando carenza, apparente apoditticità e illogicità della motivazione circa il periculum in mora (rischio di dispersione delle somme). Si contestava tra l'altro che il Tribunale non avesse considerato la sufficiente solidità patrimoniale della società, la cessazione del contratto d'appalto che aveva originato le fatture contestate, il fatto che parte degli amministratori non rivestano più cariche, i pagamenti effettuati a titolo d'imposta e l'assenza di contestazioni successive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, proponimento di ragioni non consentite e genericità. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze della ricorrente riguardassero principalmente profili di logicità e merito della motivazione (censurabili in sede di merito, non in cassazione per taluni limiti di sindacato), e non l'assenza o mera apparenza della motivazione ai sensi dell'art.125, comma 3. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione articolata e ancorata a elementi concreti (ripetizione temporale dei fatti, capacità criminale degli amministratori, persistenza di indagini sull'attuale amministratore) idonei a giustificare il pericolo di dispersione. Quanto alla richiesta di riduzione parziale del sequestro in relazione a presunti versamenti d'imposta, la Cassazione ha rilevato la genericità della doglianza e la mancanza della prova del pagamento del quantum netto (al netto di interessi e sanzioni), osservando che la revoca parziale deve essere chiesta al pubblico ministero con idonea dimostrazione contabile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda di € 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Testo normativo relativo ai reati tributari; nella vicenda il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca del profitto derivante da reati previsti da questo decreto legislativo.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Consente di dedurre in cassazione l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione; la Corte ricorda che solo tale vizio giustifica il sindacato di legittimità sull'atto cautelare, non la semplice contestazione di logicità delle argomentazioni.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole sulla motivazione degli atti giurisdizionali; la censura assumeva che la motivazione non avesse rispettato i requisiti richiesti.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri: è consentito solo per violazione di legge.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione comprese le ipotesi di illogicità manifesta; la Corte ricorda che non ogni censura di illogicità è sindacabile in cassazione contro provvedimenti cautelari reali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della sanzione per ricorso inammissibile; sulla base di questa norma è stata ordinata la condanna a versare l'ammenda.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza della Corte Suprema richiamata che indica le coordinate per il giudizio sul carattere anticipatorio della confisca e la necessità di motivazione concisa ma ancorata a dati concreti riguardo al pericolo di dispersione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali in materia di sequestri è ammesso solo per violazione di legge; dunque le censure devono mirare all'inesistenza o alla mera apparenza della motivazione, non alla semplice illogicità del ragionamento.
  • Perché una doglianza sulla motivazione sia valutabile in cassazione occorre dimostrare che la motivazione è del tutto priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza e che le argomentazioni non sono ancorate ai fatti concreti.
  • Nel giudizio di riesame o di appello cautelare il Tribunale può anticipare l'effetto ablativo della confisca se ricorre un periculum in mora documentato; la valutazione è sommaria ma deve fondarsi su elementi concreti (es. ripetizione della condotta, ruolo degli indagati, indagini in corso).
  • La prova del pagamento parziale di imposte ai fini di ottenere la revoca parziale del sequestro deve essere documentata in modo specifico: va dimostrato il quantum effettivamente versato al netto di interessi e sanzioni; in mancanza la domanda è generica e inammissibile in cassazione.
  • La mera allegazione di una sufficiente situazione patrimoniale non esclude automaticamente il sequestro se sussistono elementi che giustificano il rischio di dispersione; per contrastare un sequestro occorre produrre elementi concreti e documenti che neutralizzino il rischio invocato dal giudice.
  • In fase di impugnazione cautelare le censure di merito sulla valutazione di fatto (solidità patrimoniale, interpretazione di elementi probatori) difficilmente superano il filtro di ammissibilità in cassazione: tali questioni devono essere affrontate con prove e motivazioni specifiche nei gradi di merito.

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