Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44678/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 29/06/2022. ERCOLANO contestava la conferma della condanna per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per estorsioni e tentate estorsioni (artt. 628, 629 c.p.), nonché la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la qualificazione della violazione della misura di prevenzione (art. 75 d.lgs. 159/2011), la mancata concessione delle attenuanti e l'esclusione della recidiva. RAPISARDA contestava il ribaltamento in appello dell'assoluzione di primo grado per turbativa d'asta (art. 353 c.p.), lamentando la parziale rinnovazione istruttoria in appello, la mancata motivazione rafforzata per il mutamento della decisione, la qualificazione con l'aggravante del metodo mafioso (legge n.203/1991 art.7) e errori nel calcolo della pena nonché la mancata riqualificazione nella fattispecie dell'astensione dagli incanti (art. 354 c.p.).

La decisione

Per Aldo ERCOLANO il ricorso è respinto: la Corte di legittimità conferma la responsabilità per associazione mafiosa (ruolo direttivo nel clan Santapaola-Ercolano), per le estorsioni e per la reiterata violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale; sono ritenute attendibili e convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le prove testimoniali; il rigetto comporta la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese alle parti civili. Per Francesco RAPISARDA il ricorso è in gran parte infondato ma è accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Corte constata un errore di calcolo nell'applicazione dell'aumento per l'aggravante mafiosa e ridetermina la pena da due anni e otto mesi a due anni, quattro mesi e tredici giorni di reclusione; le restanti doglianze (rinnovazione istruttoria, motivazione, sussistenza del metodo mafioso, qualificazione del fatto) sono comunque respinte.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta la partecipazione di vertice di ERCOLANO al clan; la qualificazione e l'aggravante del "metodo mafioso" vengono applicate quando emerge il potere di condizionamento e l'impiego della caratura mafiosa, anche sulla base di dichiarazioni convergenti di collaboratori e di comportamenti degli uomini di fiducia

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75

    La condanna per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è fondata non soltanto sul dato formale della commissione di altri reati ma anche sulle frequentazioni abituali e sulle condotte specifiche dell'imputato con pregiudicati; la contestazione deve essere sufficientemente determinata ma può fondarsi sulle condotte descritte nei capi precedenti

  • artt. 628 e 629 cod. pen.

    Estorsione e concorso nella estorsione ritenuti provati sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, delle ammissioni di coimputati e della convergenza delle prove, nonché dell'impiego del nome e degli uomini di fiducia del clan

  • art. 353 cod. pen.

    La turbativa degli incanti è stata applicata a RAPISARDA perché l'intervento è stato attivo e consistito in minacce/pressioni con metodo mafioso finalizzate a far desistere potenziali offerenti; quindi non si è in presenza dell'ipotesi di sola astensione dagli incanti

  • art. 354 cod. pen.

    Non applicata nel caso RAPISARDA perché il giudice ha rilevato un patto collusivo/minaccia (condotta attiva) e non una mera astensione volontaria dall'incanto

  • art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203

    Aggravante per l'impiego del metodo mafioso; la Corte l'ha ritenuta sussistente anche quando la minaccia è veicolata in forma implicita ("parola d'ordine") e quando il destinatario riconosce la caratura mafiosa dell'autore

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzo in altro procedimento della sentenza irrevocabile su fatti storici; la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della norma per valorizzare la sentenza definitiva a carico di Cavallaro come elemento probatorio

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    La rinnovazione istruttoria in appello è obbligatoria quando il PM impugna una proscioglimento basato su prova dichiarativa decisiva e il giudice di appello intende riformare in pejus; tuttavia non vi è automatismo: il giudice deve verificare ammissibilità e carattere decisivo delle prove prima di disporne la riassunzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata nei confronti di ERCOLANO

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di rettificare la pena quando riscontra errori di calcolo: utilizzata per rideterminare la pena di RAPISARDA per un errore nel calcolo dell'incremento di un terzo

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se convergenti e corroborate da altri elementi (ammissioni di coimputati, dichiarazioni delle vittime, intercettazioni), possono fondare una condanna per associazione mafiosa anche se i singoli racconti non coincidono punto per punto
  • La rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è obbligatoria solo quando la prova dichiarativa è stata decisiva per l'assoluzione di primo grado e il PM deduca specificamente le ragioni per ritenere diversa la valutazione: non è necessaria la riassunzione automatica di tutte le prove di primo grado
  • Una condotta di pressione realizzata tramite esponenti noti per la loro "caratura mafiosa" e tramite una "parola d'ordine" può integrare il metodo mafioso e giustificare l'applicazione dell'aggravante di cui alla legge n.203/1991 anche se la minaccia non è testualmente esplicitata
  • La distinzione tra art. 353 (turbata libertà degli incanti) e art. 354 (astensione dagli incanti) dipende dalla natura dell'intervento: se è attivo e intimidatorio/organizzato si configura la turbativa (art. 353); la mera omissione o astensione è punita come art. 354
  • Le sentenze irrevocabili nei confronti di coimputati possono essere valorizzate ex art. 238-bis c.p.p. come elemento di prova in altri procedimenti, purché applicate con riferimento a fatti storici accertati
  • Le censure generiche, che non confrontano specificamente la motivazione del giudice di merito o non indicano quali elementi concreto-contestuali sarebbero mancanti, sono generalmente inammissibili; per ottenere l'accoglimento è necessario articolare censure circostanziate e confrontarsi con la valutazione probatoria compiuta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.