Cassazione Penale, Ordinanza n. 07114/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. Con il primo motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, censurando in particolare la valutazione di attendibilità della persona offesa. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, assumendo l'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'uso di armi. Con il quarto motivo ha lamentato la mancata rideterminazione della pena dopo la declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo non specifici perché mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva congruamente valutato l'attendibilità della persona offesa e gli elementi a fondamento della recidiva aggravata. Ha considerato manifestamente infondati il secondo e il quarto motivo, rilevando che la Corte di appello aveva correttamente motivato sulla sussistenza dell'aggravante dell'uso di armi secondo l'orientamento di legittimità richiamato, e aveva già ridotto la pena di un mese per l'estinzione per prescrizione di un reato satellite. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
recidiva reiterata
La Corte ritiene congruamente motivata l'applicazione della recidiva aggravata/reiterata da parte del giudice di merito, non essendo stato dedotto un vizio specifico ma solo una riproposizione delle censure già esaminate.
circostanza aggravante dell'uso di armi
La qualificazione giuridica del fatto è stata ritenuta corretta perché la Corte di appello si è conformata al consolidato orientamento di legittimità sulla sussistenza dell'aggravante dell'uso di armi.
prescrizione
La Corte di appello aveva già proceduto alla riduzione della pena di un mese per l'intervenuta estinzione per prescrizione di un reato satellite, sicché la doglianza sulla mancata rideterminazione è stata ritenuta infondata.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è stata applicata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre in modo sostanzialmente pedissequo i motivi già proposti in appello, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza di travisamento della prova o di illogicità motivazionale è inammissibile quando non confronta in modo puntuale le rationes decidendi del giudice di merito e si risolve in una mera rilettura del compendio probatorio.
- L'applicazione della recidiva, quando sia sorretta da motivazione congrua sugli elementi di fatto rilevanti, non può essere censurata in cassazione con motivi generici o meramente assertivi.
- La qualificazione del fatto in presenza dell'aggravante dell'uso di armi è sindacabile in cassazione solo se la censura si confronta con il consolidato orientamento di legittimità richiamato dalla decisione di merito; altrimenti il motivo è manifestamente infondato.
- Quando un reato satellite sia estinto per prescrizione, il giudice di merito deve procedere alla conseguente riduzione della pena; se ciò sia già avvenuto, la doglianza sulla mancata rideterminazione è infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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