Cassazione Penale, Sentenza n. 42878/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione solo tra alcune delle sentenze impugnate (escludendo le prime due), denunciando: errata valutazione circa l'inquadramento dei fatti iniziali nel traffico organizzato di stupefacenti; omissione dello "scorporo" dei cumuli già riconosciuti in sede di cognizione e quindi difetto nel metodo di determinazione del reato più grave e dei relativi aumenti per i reati satellite; mancanza di motivazione specifica per gli aumenti applicati; errore nel considerare la recidiva nei reati satellite nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti equivalenti; errato calcolo della pena in capitale per l'applicazione del rito abbreviato (in particolare per la sentenza indicata come sub 4) e dedotta disparità di trattamento per l'ordine applicativo della decurtazione del rito abbreviato rispetto al criterio moderatore dell'art. 78 c.p.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione (in diversa composizione) per una nuova determinazione della pena. La Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente "scorporare" i cumuli già riconosciuti in cognizione, individuare il reato più grave e poi calcolare autonomi aumenti per ciascun reato satellite con motivazione adeguata e specifica; ha inoltre corretto l'errata indicazione della pena nella sentenza sub 4 (pena corretta: anni 3 e mesi 4). Ha respinto invece la censura relativa all'ordine di applicazione della decurtazione del rito abbreviato: in sede di esecuzione la riduzione per il rito abbreviato opera prima (e non dopo) dell'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.; ha anche ritenuto non ammissibile in cassazione una rivalutazione fattuale circa il diniego di continuazione per le prime due sentenze.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore del cumulo materiale (pena massima 30 anni). La Corte conferma che, in sede di esecuzione, l'applicazione del criterio moderatore segue la già disposta riduzione per il rito abbreviato (ossia la decurtazione opera prima).
art. 81 cod. pen.
Norma sul cumulo giuridico/unificazione delle pene: se in sede di cognizione alcuni reati sono già stati unificati (cumulo), in sede esecutiva occorre "scorporare" quei cumuli per ricostruire ordinatamente il calcolo della continuazione tra reati separatamente giudicati.
art. 99 cod. pen.
Richiamato rispetto alle aggravanti/recidiva: la valutazione dell'incidenza della recidiva va effettuata tenendo conto delle circostanze riconosciute in cognizione (es. attenuanti equivalenti) e non può essere applicata per surrettizie maggiorazioni senza motivazione.
art. 132 cod. pen.
Disposizioni sulla determinazione della pena: richiamata in relazione alla necessità di motivare e graduare la pena base e gli aumenti per i reati satellite.
art. 133 cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti/aggravanti e loro incidenza sul trattamento sanzionatorio; utilizzata come parametro per valutare la corretta considerazione della recidiva e delle attenuanti già concesse.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i procedimenti in materia di esecuzione penale (competenza del giudice dell'esecuzione) e quadro procedurale per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
art. 618 cod. proc. pen.
Richiamato nella memoria difensiva in relazione a questioni processuali sulle Sezioni Unite; pertinente al rito e alle forme di impugnazione (citazione della norma per prospettare rilievi di legittimità).
art. 442 cod. proc. pen.
Riduzione di pena per il rito abbreviato. La giurisprudenza e la Corte confermano che in sede esecutiva la riduzione ex art. 442, comma 2, opera prima della verifica del criterio moderatore ex art. 78 c.p.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Precedente di legittimità che impone che, nel reato continuato, il giudice determini la pena complessiva individuando il reato più grave, stabilendo la pena base e calcolando e motivando distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; richiede adeguata motivazione specialmente quando gli aumenti sono significativi.
Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 (Pg in proc. Volpe)
Affermato il principio dell'intangibilità del giudicato in sede esecutiva e la ragionevolezza dell'ordine applicativo diverso tra cognizione ed esecuzione (in particolare sulla sequenza tra riduzione per abbreviato e criterio moderatore).
Massime di principio
- Quando in esecuzione si riconosce la continuazione tra più reati già giudicati, il giudice dell'esecuzione deve prima "scorporare" eventuali cumuli già riconosciuti in sede di cognizione, individuare il reato più grave e poi calcolare aumenti separati per i reati satellite, motivando specificamente l'entità di ciascun aumento.
- In sede esecutiva la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica prima dell'operazione del criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.), con la conseguenza che il calcolo delle pene complessive segue sequenze diverse rispetto alla fase di cognizione.
- La Corte richiede motivazioni adeguate e distinte per gli aumenti per continuazione soprattutto quando questi risultano significativi rispetto a quanto già riconosciuto in sede di cognizione, per evitare sperequazioni o un cumulo materiale occulto.
- Le questioni di merito e di fatto relative alla denegata continuazione (valutazioni probatorie) non sono sindacabili in Cassazione: la censura deve indicare specifici profili di diritto per essere apprezzabile.
- Errori aritmetici o di calcolo nella determinazione delle pene (es. errata decurtazione per il rito abbreviato) legittimano l'annullamento parziale e il rinvio per nuova determinazione se incidono sul trattamento sanzionatorio complessivo.
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