Cassazione Civile, Ordinanza n. 06131/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia originaria riguardava un appalto di opere tra un ente di edilizia residenziale pubblica e un'impresa edile. Un lodo arbitrale aveva accertato la risoluzione del contratto e aveva accolto solo parzialmente le pretese economiche dell'ente; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del lodo; la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso dell'ente contro la sentenza di appello. L'ente proponeva quindi ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso originario per difetto di specificità e autosufficienza, avrebbe omesso di considerare un atto di citazione depositato in giudizio, nel quale sarebbero state esposte compiutamente le ragioni di diritto e l'esito richiesto. Secondo il ricorrente, tale omissione integrava errore revocatorio di fatto. La controparte resisteva con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale smentisce, non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la doglianza investiva la valutazione degli atti e il giudizio di autosufficienza/specificità del motivo di ricorso, profili che attengono a un errore di giudizio e non a un errore di fatto revocatorio. La Corte ha inoltre osservato che il provvedimento revocando non aveva escluso espressamente la presenza dell'atto di citazione, ma aveva rilevato il difetto di specificità del ricorso, difetto che non può essere sanato mediante il richiamo ad atti diversi dal ricorso stesso. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto, non per contestazioni che investano la valutazione giuridica o processuale compiuta dalla Corte.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti, non in un errore di giudizio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli elementi necessari risultino dal ricorso stesso; il difetto non è sanabile con il mero richiamo ad atti del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il provvedimento abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con gli atti di causa; non è invece consentito usarla per rimettere in discussione la valutazione delle prove o degli atti compiuta dalla Corte.
- L'errore revocatorio non può consistere nella contestazione del giudizio di autosufficienza o specificità del ricorso per cassazione, perché tale giudizio appartiene alla sfera dell'apprezzamento giuridico-processuale e non della mera percezione del fatto.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione va soddisfatto all'interno dell'atto impugnatorio; il richiamo ad altri atti del processo non può supplire a un motivo privo di specificità.
- Quando il motivo di revocazione mira sostanzialmente a censurare l'interpretazione data dalla Corte agli atti di causa, il rimedio è inammissibile perché diretto a sindacare un errore di giudizio e non un errore di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06102/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06103/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06108/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06110/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06114/2024 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →