Sentenza n. 2398/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - degli atti di intimazione di pagamento rispettivamente notificati al sig. Villa Gianfranco n. 068 2022 90339516 89/000 in data 04.11.2022, n. 068 2022 90339517 90/000 in data 04.11.2022, al sig. Villa Claudio n. 068 2022 90339514 87/000 in data 04.11.2022 e n. 068 2022 90339515 88/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano, e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura prelievo latte; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo comprese le Cartelle Esattoriali n. 068 2020 7180161 101501 e n. 068 2020 7150116 639501 a Villa Claudio e n. 068 2020 7180161 101502 e n. 068 2020 7150116 639502 a Villa Gianfranco e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per l'annata oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nell'intimazione e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di intimazione di pagamento relativi al prelievo supplementare sulle quote latte, alle cartelle di pagamento e agli atti presupposti di iscrizione a ruolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato quattro intimazioni di pagamento, per complessivi importi riferiti alle campagne lattiero-casearie 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01 e 2001/02, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 2304 c.c.; l'incompatibilità della disciplina nazionale sul prelievo supplementare con il diritto dell'Unione europea; la violazione degli obblighi di disapplicazione, dei principi di effettività, leale cooperazione, uguaglianza, certezza del diritto e non discriminazione; l'illegittimità degli interessi, per illogicità, manifesta ingiustizia, sviamento e carenza di motivazione; la decadenza e la prescrizione della pretesa; l'illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione; la violazione delle norme europee e nazionali sul procedimento, sulla notifica degli atti presupposti, sull'esigibilità delle somme e sulla riscossione; nonché la duplicazione del ruolo. Era stata inoltre proposta una domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno sostenuto che i debiti oggetto delle intimazioni erano stati integralmente estinti mediante compensazione atecnica con crediti maturati dall'azienda agricola per successive campagne e hanno chiesto, per la prima volta con memoria di replica non notificata, l'accertamento di un credito di euro 87.229,02 nei confronti di AGEA, assumendo che tale somma fosse stata indebitamente trattenuta in relazione alla campagna 1999/2000.
La decisione
Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta da AGEA e non contestata quanto al dato essenziale, che nelle more del giudizio l'amministrazione aveva effettuato la compensazione atecnica dei debiti oggetto delle intimazioni con crediti spettanti all'azienda agricola. La compensazione aveva determinato l'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante agli atti impugnati e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione demolitoria, con declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha invece dichiarato inammissibile la nuova domanda di accertamento dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., proposta per la prima volta con memoria di replica non notificata alle controparti: una domanda nuova, anche se formulata nel corso di un giudizio impugnatorio, non può essere introdotta mediante una memoria difensiva non notificata. La sentenza non ha quindi deciso nel merito le censure originarie sulla legittimità delle intimazioni. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni giuridiche.
Norme richiamate
art. 2304 c.c.
Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla responsabilità dei soci illimitatamente responsabili; il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato improcedibile l'impugnativa.
art. 2033 c.c.
La domanda di ripetizione dell'indebito proposta per la prima volta con memoria di replica è stata qualificata come domanda nuova di accertamento e dichiarata inammissibile perché non notificata alle controparti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalle amministrazioni resistenti.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio impugnatorio, l'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante all'atto amministrativo impugnato elimina integralmente la pretesa fatta valere dall'amministrazione, viene meno l'interesse alla decisione demolitoria e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione atecnica tra debiti oggetto di atti di riscossione e crediti spettanti al privato può determinare l'estinzione della pretesa creditoria amministrativa e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'impugnazione degli atti di riscossione.
- Una domanda nuova di accertamento dell'indebito oggettivo, proposta per la prima volta nel corso di un giudizio impugnatorio mediante memoria difensiva non notificata alla controparte, è inammissibile per violazione del contraddittorio; il deposito della memoria non equivale alla notificazione di una nuova domanda giudiziale.
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