Cassazione Penale, Sentenza n. 31858/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'inosservanza e la carenza della motivazione della sentenza di appello con riferimento al motivo di gravame n. 8, con il quale si chiedeva la rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio tramite rimodulazione della pena a partire dal minimo edittale e la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La difesa aveva rinunciato ai primi cinque motivi di gravame e manteneva i motivi 6-8; la Corte d'appello si era espressa sui soli motivi 6 e 7 omettendo di trattare il n. 8 (che chiedeva espressa valutazione delle attenuanti generiche e della confessione), determinando così una carenza logica e motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione alla determinazione della pena e ha rinviato la questione a un'altra sezione della Corte d'Appello di Bari perché esamini e decida il motivo di gravame n. 8. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione di responsabilità penale (art. 624 c.p.p.), quindi la condanna nel merito resta definitiva. Non è stata disposta alcuna rinnovazione del giudizio di responsabilità, ma è stata imposta una nuova motivazione e valutazione esclusivamente sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La norma è quella che disciplina il reato contestato (detenzione a fini di spaccio). La Corte territoriale aveva applicato questa fattispecie per la condanna dell'imputato per possesso e cessione di sostanze stupefacenti.
L. 7 agosto 1974, n. 497, art. 10
Richiamata in relazione a un capo di imputazione per il quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena, riconoscendo una circostanza attenuante prevista dalla legge citata.
L. 26 luglio 1967, n. 895, art. 5
La Corte d'appello ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui a questa norma in sede di parziale riforma della pena per un capo d'imputazione.
Codice Penale, art. 62-bis
Si tratta delle attenuanti generiche. Il ricorso contestava il mancato esame da parte della Corte d'appello della richiesta di concessione di tali attenuanti e della conseguente riduzione 'in melius' della pena; la Cassazione ha ritenuto fondata la censura e ha rinviato per che il motivo venga esaminato.
Codice di Procedura Penale, art. 624
La Corte ha richiamato tale norma per affermare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità penale: la Cassazione ha annullato solo il punto relativo al trattamento sanzionatorio, senza riaprire il giudizio sulla colpevolezza.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello omette di esaminare un motivo di gravame non rinunciato, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente alla parte interessata (es. determinazione della pena) e rinviare per un nuovo esame motivato.
- La rinuncia espressa a taluni motivi di impugnazione limita il campo di revisione: il giudice di merito deve invece decidere su tutti i motivi residui; l'omissione di uno di questi costituisce vizio da correggere.
- Quando l'imputato chiede la concessione di attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la riformulazione della pena in melius, il giudice di merito è tenuto a motivare esplicitamente il diniego o l'accoglimento; la mera trattazione di altri motivi non esonera dall'esame di quello specifico.
- La Cassazione può limitare l'annullamento alla sola determinazione della pena preservando l'irrevocabilità della condanna (art. 624 c.p.p.), ossia senza rimettere in discussione la responsabilità penale già accertata.
- La confessione o ammissione parziale dell'imputato, se rilevante, deve essere valutata dal giudice di merito anche in ordine alla concessione di attenuanti; la mancata valutazione può giustificare il rinvio per nuovo esame.
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