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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24743/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Appello: in particolare il travisamento delle dichiarazioni del teste Domenico Giovoni (che avrebbe escluso di aver partecipato alle indagini) e la mancata valutazione dell'eccezione difensiva sull'illegittimità dell'ordinanza che ammetteva la deposizione dell'operante Rossoni ai sensi dell'art. 507 c.p.p., nonché l'inutilizzabilità della relativa testimonianza per essere stata, secondo la difesa, inesatta o ottenuta tramite consultazione di una relazione di servizio non sottoscritta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la legittimità dell'ammissione della testimonianza di Rossoni ex art. 507 c.p.p., richiamando la consolidata giurisprudenza sul potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova anche se indicati tardivamente per garantire il controllo sull'azione penale. Ha ritenuto infondata l'accusa di travisamento della deposizione di Giovoni: dal verbale non emerge quanto dedotto dalla difesa (Giovani non aveva indicato i nominativi né è risultato autorizzato a consultare atti in modo da compromettere l'identificazione). Ha chiarito inoltre che la consultazione in aiuto della memoria di relazioni di servizio non sottoscritte è ammissibile per i testimoni di polizia giudiziaria che abbiano comunque cooperato alla formazione degli atti. La Corte ha osservato che la difesa non ha indicato in modo specifico e non ha dimostrato la decisività esclusiva della deposizione impugnata rispetto al complesso probatorio; la condanna si fonda su plurimi elementi (es. disponibilità dell'autovettura nel periodo dei rifornimenti). Conseguentemente, il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese di procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    Consente al giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova; l'ammissione di testimoni non indicati tempestivamente dalla pubblica accusa è legittima se funzionale al controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e alla completezza del compendio probatorio.

  • art. 514, comma 2 c.p.p.

    Prevede la possibilità per i testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria di consultare le relazioni di servizio in aiuto della memoria; la consultazione è ammissibile anche se l'atto non è stato personalmente compilato o sottoscritto dal dichiarante, purché il testimone abbia cooperato alla formazione dell'atto.

  • art. 499, comma 5 c.p.p.

    Riferimento alle modalità di ausilio della memoria per i testimoni; conferma che la prova resta costituita dalla deposizione e non dagli atti consultati.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce la condanna alle spese di giudizio per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso in cassazione.

  • art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020 e art. 94 d.lgs. 150/2022, art. 17 D.L. 22/6/2023 n.75

    Norme procedurali richiamate per la disciplina del trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (conclusioni per iscritto).

  • art. 81, 482, 61 n. 2 cod. pen.; art. 641 cod. pen.

    Articoli indicanti i reati contestati e la dichiarazione di improcedibilità del reato ex art. 641 per remissione della querela; contestazione sostanziale dei fatti alla base del processo di merito.

Massime di principio

  • Il giudice può disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'assunzione di prove testimoniali anche se non indicate tempestivamente dalla pubblica accusa, quando ciò sia necessario per garantire la completezza del compendio probatorio e il controllo sull'azione penale.
  • La consultazione in dibattimento, in aiuto della memoria, di relazioni di servizio non personalmente sottoscritte dal testimone di polizia giudiziaria non rende automaticamente inutilizzabile la testimonianza, purché il testimone abbia cooperato alla formazione dell'atto e la prova effettiva resti nella sua deposizione.
  • Chi impugna l'utilizzabilità di una prova deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul complesso probatorio; eccezioni generiche alla utilizzabilità sono inammissibili o inefficaci.
  • L'eventuale vizio di una singola prova non determina l'annullamento della decisione se la condanna poggia su plurimi elementi di riscontro che, valutati nel loro insieme, sono idonei a sostenere la responsabilità.
  • In caso di dubbi su identificazioni basate su dichiarazioni di operatori di polizia, occorre verificare nei verbali e nelle deposizioni se vi è stata indicazione diretta, consultazione indebita di atti o travisamento; la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione.

Testo integrale

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