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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15850/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale per quattro motivi: (1) violazione del diritto di difesa e nullità per errata applicazione della normativa sul rito (art. 598-ter, comma 2, in relazione all'art. 178 c.p.p.): l'appello è stato celebrato con trattazione orale senza che il difensore di fiducia fosse stato avvisato della trasformazione del rito e il difensore assente è stato sostituito ex art. 97, comma 4, c.p.p.; (2) violazione del diritto di difesa per omessa menzione e valutazione delle conclusioni scritte depositate dal difensore; (3) vizio di applicazione della norma penale e carenza motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; (4) vizio di applicazione delle norme penali e processuali e carenza motivazionale per la mancata sostituzione della pena principale con una delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato. Ricostruito il fatto: appello depositato il 27/02/2024; udienza fissata per il 02/04/2025 originariamente in camera di consiglio senza partecipazione delle parti; il ricorrente, detenuto a Parma, ha richiesto di partecipare all'udienza in videoconferenza con dichiarazione resa ex art. 123 c.p.p.; la Corte di appello ha quindi celebrato l'udienza con la partecipazione delle parti, ma il difensore di fiducia (Avv. Giacomo Lattanzio) non era presente ed è stato sostituito ex art. 97, comma 4, c.p.p. La Corte di cassazione ha applicato, per ragioni transitorie, l'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 e la relativa giurisprudenza secondo la quale, quando una parte richiede la trattazione orale, è doveroso avvisare il difensore dell'altra parte della trasformazione del rito; l'omesso avviso al difensore è vizio rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., e la sostituzione d'ufficio del difensore non sana il vizio. Nel caso specifico, pur essendo la richiesta di partecipazione provenuta dall'imputato personalmente (dichiarazione resa in carcere), la Corte ha ritenuto che il difensore non poteva essere informato della trasformazione del rito e che, pertanto, l'omissione dell'avviso ha comportato la nullità della sentenza impugnata. La sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    la richiesta di discussione orale debba essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e che "entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formuli, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza"

    Per le impugnazioni proposte sino al termine transitorio indicato, la richiesta di trattazione orale deve essere avanzata per iscritto nei termini indicati; la giurisprudenza integra la norma stabilendo che, quando la trattazione orale viene richiesta da una parte, deve essere dato avviso anche al difensore dell'altra parte affinché sia assicurata l'assistenza effettiva e il contraddittorio; l'omessa comunicazione costituisce vizio rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La disposizione individua profili di nullità con riferimento a violazioni che pregiudicano il diritto di difesa; la Corte ha qualificato l'omessa comunicazione della trasformazione del rito come vizio rilevante ai sensi di questa norma.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la sostituzione d'ufficio del difensore con altro difensore prontamente reperibile; tuttavia la giurisprudenza e la Corte hanno precisato che tale sostituzione non sana l'omissione dell'avviso al difensore di fiducia e non rimuove il vizio derivante dalla violazione del diritto di difesa.

  • art. 598-ter e art. 598-bis, cod. proc. pen.

    Richiamati nel dibattito sulle norme applicabili al rito d'appello: la Corte ha stabilito che, per l'impugnazione proposta nella data indicata, non si applica l'art. 598-bis (nuova disciplina), ma le disposizioni transitorie richiamano l'applicazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150 (disposizioni transitorie riforma)

    Stabilisce le discipline transitorie in tema di riforma delle impugnazioni; nel caso concreto ha determinato l'applicabilità dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 per le impugnazioni proposte entro la data transitoria richiamata.

  • art. 123, cod. proc. pen.

    Regola la partecipazione dell'imputato al processo mediante videoconferenza e la possibilità di dichiarazioni rese dall'imputato; nel caso l'imputato ha chiesto personalmente la partecipazione in videoconferenza facendo una dichiarazione presso l'Ufficio matricola, ma la Corte ha ritenuto che tale richiesta, non veicolata tramite il difensore, non esonera dall'obbligo di avvisare il difensore di fiducia.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e ss.

    Prevedono pene sostitutive ed alternative; il ricorrente deduceva la mancata sostituzione della pena principale con pene sostitutive, ma tale motivo non è stato esaminato essendo stato assorbito dall'annullamento per vizio procedurale.

Massime di principio

  • Se la trattazione orale viene richiesta da una parte, il giudice deve dare tempestivo avviso al difensore dell'altra parte della trasformazione del rito: l'omessa comunicazione configura un vizio rilevante del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • La mera sostituzione d'ufficio del difensore ex art. 97, comma 4, c.p.p. non sana l'omessa notifica al difensore di fiducia e non elimina il vizio connesso alla violazione del diritto di difesa.
  • Se un imputato detenuto richiede personalmente la partecipazione all'udienza (es. videoconferenza) senza che la richiesta transiti attraverso il difensore, il giudice dovrebbe comunque avvisare il difensore di fiducia della modifica del rito, poiché il difensore può essere ignaro e l'assistenza effettiva ne risulta compromessa.
  • Le nullità relative alla violazione del diritto di difesa possono essere dedotte in Cassazione e, se fondate, portano all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; gli altri motivi processuali o di merito possono risultare assorbiti.
  • Verificare sempre la disciplina transitoria applicabile alla data di proposizione dell'impugnazione: la normativa più recente non si applica automaticamente alle impugnazioni antecedenti al termine transitorio e ciò può incidere sulla correttezza formale del rito.
  • Per minimizzare il rischio di nullità, depositare e comunicare per tempo le richieste di trattazione orale e assicurarsi che qualsiasi richiesta rilevante sia formulata e notificata anche ai difensori delle altre parti.

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