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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31936/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere adottata dal GIP per delitti relativi al contrabbando di tabacchi e associazione a delinquere: il ricorrente, tramite quattro motivi, deduceva vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dei gravi indizi (contestando in particolare la valutazione di una conversazione intercorsa il 21/11/2019), la carenza di elementi che giustificassero il pericolo di fuga, la mancanza di argomentazione sull'attualità del pericolo di reiterazione e l'omessa valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: 1) la gravità indiziaria è stata adeguatamente motivata dal Tribunale distrettuale e la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rieditare le risultanze probatorie; 2) il pericolo di fuga è stato adeguatamente documentato con i legami dell'imputato con connazionali inseriti in circuiti criminali e la sua capacità di reperire natanti per l'allontanamento; 3) il pericolo di reiterazione è stato motivato con i contatti continui con il coindagato, il monitoraggio dei trasporti illeciti e il malcontento espresso a seguito dei sequestri; 4) la decisione di non adottare misure meno afflittive è stata adeguatamente argomentata (gli arresti domiciliari non consentirebbero il controllo costante della rete di relazioni criminali) e la valutazione del riesame implica implicitamente l'esclusione dei mezzi elettronici di controllo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento normativo per dedurre il vizio di motivazione in cassazione; la Corte verifica la completezza e la coerenza della motivazione del giudice di merito, ma non riedita i fatti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive la sintesi dei motivi di ricorso e la loro articolazione: il ricorso è stato esaminato secondo i limiti formali richiesti.

  • art. 274, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di adottare misure cautelari per pericolo di fuga (lett. b) e pericolo di reiterazione (lett. c); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esistenza di entrambi i pericoli sulla base degli elementi concreti del caso.

  • art. 275-bis, cod. proc. pen.

    Norma sull'impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ricorda che il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari implica, per sua natura, l'esclusione dell'opportunità di ricorrere a tali strumenti.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna alle spese.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe)

    Disposizioni che consentono il trattamento del procedimento in udienza camerale con modalità telematiche/semplificate; il procedimento è stato trattato secondo queste norme.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato dal Collegio nel valutare la misura della sanzione equitativa (versamento alla Cassa delle Ammende) senza ritenere che il ricorso sia stato proposto "senza colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso misure cautelari, controlla l'adeguatezza e la completezza della motivazione del giudice di merito ma non può rivedere autonomamente la valutazione delle prove (vietato il travisamento del fatto salvo che la prova stessa sia inesistente o oggettivamente diversa).
  • Per ritenere sussistente il pericolo di fuga non è necessario dimostrare condotte materiali prodromiche all'allontanamento: è sufficiente una valutazione prognostica ancorata alla situazione di vita, alle frequentazioni, ai precedenti e a elementi concreti vicini nel tempo (es. rapporti con reti criminali e disponibilità di mezzi di fuga).
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non impone la previsione di specifiche occasioni imminenti di recidiva; è sufficiente una valutazione prognostica fondata su elementi concreti (modalità operative, relazioni criminali, continuità di comportamenti illeciti).
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata anche rispetto alla ragione per cui presidi meno afflittivi (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) siano inidonei: il tribunale del riesame può ritenere implicitamente inopportuno l'uso di strumenti elettronici quando valuta che gli arresti domiciliari non garantiscano il controllo della rete relazionale dell'indagato.
  • Le doglianze generiche che chiedono una rivalutazione alternativa delle intercettazioni o della prova sono inammissibili in sede di legittimità se non sono dedotti vizi di travisamento della prova o mancanze logiche manifeste nella motivazione.

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