Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33995/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla valutazione dell'elemento materiale del reato e sulla credibilità delle persone offese (si contestava che la Corte d'appello non avesse adeguatamente considerato criticità delle dichiarazioni delle parti civili, l'esistenza di una vertenza civilistica già definita e una presunta relazione sentimentale quale movente); 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo dell'imputato e il suo interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.; 3) violazione dell'art. 541 c.p.p. per mancata parziale compensazione delle spese processuali a favore delle parti civili a seguito dell'assoluzione da uno dei reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione di merito (vietata in sede di legittimità) e ha confermato la valutazione della Corte d'appello che ha ritenuto più attendibili le persone offese, dando rilievo alla testimonianza dei coniugi Scheul e alle incongruenze nelle dichiarazioni dell'imputato (esistenza di un altro soggetto non menzionato dall'imputato). Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto non viziata la decisione della Corte territoriale circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sul terzo motivo la Corte ha affermato che, poiché l'imputato è risultato parzialmente soccombente (assolto da un reato ma condannato per l'altro), la Corte d'appello non ha violato il principio della soccombenza né il potere di non compensare le spese a favore delle parti civili. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    La Corte d'appello ha assolto l'imputato da questo capo di imputazione perché "il fatto non sussiste"; la Cassazione non ha ravvisato vizi di legittimità nella motivazione dell'assoluzione.

  • art. 582 cod. pen.

    L'imputato è stato condannato per il reato di cui a quest'articolo (lesioni personali). La Cassazione ha confermato la condanna, ritenendo corretta la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'imputato si è avvalso dell'interrogatorio previsto da tale norma; la Corte d'appello ha tenuto conto di questo comportamento, ma la Suprema Corte ha ritenuto che tale collaborazione processuale non imponesse automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche se i requisiti non sono valutati favorevolmente dal giudice di merito.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma applicabile alla compensazione delle spese processuali delle parti civili: la Corte ha ritenuto che l'assoluzione parziale non comporti automaticamente la compensazione delle spese e che il giudice di merito possa esercitare il potere di compensazione secondo la valutazione della soccombenza; la scelta della Corte d'appello non è censurabile se adeguatamente motivata.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente quale limite delle censure ammissibili in cassazione: la Corte ha ricordato che sono proponibili vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ma non una semplice diversa valutazione di merito delle prove.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997 e altre pronunce richiamate)

    Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015; Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008; Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018

    Principio consolidato: la Corte di cassazione non è sede di riesame del merito probatorio e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della attendibilità delle prove; è sindacabile in cassazione la motivazione solo per i vizi formali previsti dall'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può riesaminare i fatti né rivalutare la credibilità delle prove: le censure che riguardano la diversa valutazione delle risultanze processuali sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Per impugnare con successo in cassazione la valutazione probatoria è necessario far emergere un vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., non la semplice proposta di una lettura alternativa dei fatti.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione specifica: la mera collaborazione processuale o un interrogatorio favorevole non garantiscono automaticamente l'applicazione dell'attenuante.
  • La compensazione delle spese processuali a favore delle parti civili (art. 541 c.p.p.) non è automatica in caso di assoluzione parziale; rileva la regola della soccombenza e la valutazione discrezionale del giudice di merito, purché adeguatamente motivata.
  • Quando si impugna una sentenza per vizi di motivazione relativi alla credibilità delle vittime o di testimoni, è strategico indicare elementi che dimostrino una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, altrimenti la censura sarà considerata una rivalutazione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.