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Sentenza

Sentenza n. 1566/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della Deliberazione n. -OMISSIS- dell'ASL Roma 4, recante aggiudicazione in favore del -OMISSIS- della gara comunitaria aperta finalizzata all'affidamento del servizio di ausiliariato occorrente per l'Area 1 (Asl Roma 4 - Asl Rieti - Asl Viterbo - Asl Roma 5 - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea) in relazione al Lotto 1 (-OMISSIS-); - della nota di comunicazione della suddetta aggiudicazione; - di tutti i verbali di seduta pubblica e riservata della procedura di gara, nelle parti nelle quali l'offerta del -OMISSIS- è stata ammessa, non è stata esclusa e la cui offerta è stata sottoposta a valutazione ed oggetto di attribuzione punteggio; - della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice; - del verbale del 6.05.2025 del RUP di ritenuta congruità dell'offerta del -OMISSIS-; - degli atti e comunicazioni inerenti il procedimento di verifica di congruità dell'offerta del RTI -OMISSIS- - -OMISSIS- - all'occorrenza, dei chiarimenti di gara e/o del Bando, del Disciplinare, del Capitolato e di ogni altro atto o documento facente parte della lex specialis; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; nonché per il conseguimento dell'aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso nonché, ulteriormente per l'annullamento del silenzio serbato dall'ASL Roma 4 sull'istanza di accesso formulata in data 13.05.2025 dalla -OMISSIS-con la quale è stato richiesto l'accesso alla documentazione amministrativa del -OMISSIS- - -OMISSIS-, alle offerte tecnica ed economica del suddetto RTI ed alle giustificazioni fornite dal medesimo RTI nel subprocedimento di anomalia, oltre a tutti gli atti inerenti il suddetto procedimento e per la conseguente ostensione, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 22 e ss L. 241/1990 e 53 D.Lgs. 50/2016 della versione integrale e non oscurata della documentazione amministrativa del -OMISSIS- - -OMISSIS-, delle offerte tecnica ed economica e delle giustificazioni fornite nel subprocedimento di anomalia del medesimo -OMISSIS- - -OMISSIS-, oltre a tutti gli atti inerenti il suddetto procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15\7\2025: per l’annullamento della nota n. prot. -OMISSIS-, con la quale l’ASL ha osteso solo parzialmente la documentazione richiesta, con esclusione delle offerte tecniche e della documentazione inerente il subprocedimento di verifica di anomalia svolto nei confronti dell’impresa aggiudicataria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\9\2025: Per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari della nota n. prot. -OMISSIS-, con la quale l’ASL ha osteso solo parzialmente la documentazione richiesta, con esclusione delle offerte tecniche e della documentazione inerente il subprocedimento di verifica di anomalia svolto nei confronti dell’impresa aggiudicataria. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 7\10\2025: in parte qua, in via subordinata e nei limiti dell’interesse del -OMISSIS- e di cui ai motivi del presente ricorso incidentale - la lex specialis di gara e in particolare il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, il capitolato tecnico e i relativi allegati, la deliberazione n. 447 del 6.5.2022 di approvazione dei suddetti atti, laddove interpretati nel senso preteso da -OMISSIS-nel secondo atto di motivi aggiunti notificato in data 9.9.2025, nonché, in quanto possa occorrere e sempre in via subordinata, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante sulla lex specialis di gara e in particolare di quelli rubricati con i numeri 5, 17, 20 e 47; - nonché, per quanto possa occorrere, i pareri del consulente fiscale Studio Liberati prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-; i pareri dei consulenti legali Avv. Alessandra Belletti e Carlo Ponzano prot. n.-OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, resi nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia condotto sull’offerta del -OMISSIS- e depositati in giudizio dalla ASL Roma 4 in data 1.9.2025; - ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente della procedura sempre in quanto lesivo degli interessi del -OMISSIS- e limitatamente ai motivi di cui al presente ricorso incidentale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27\10\2025: in parte qua in via subordinata e nei limiti dell’interesse del -OMISSIS- e di cui al presente atto di motivi aggiunti di ricorso incidentale della deliberazione n. -OMISSIS-del 12.5.2025 e di tutti gli atti e verbali di gara con essa approvati nella sola parte in cui l’offerta di -OMISSIS-s.r.l. è stata ammessa alla procedura, è stata valutata con l’assegnazione dei relativi punteggi e si è collocata al secondo posto in graduatoria; di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente della procedura se e in quanto lesivo degli interessi del -OMISSIS- e limitatamente ai motivi di cui al presente ricorso incidentale.

Giustizia amministrativa202507070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una gara comunitaria per il servizio di ausiliariato, con gli atti di ammissione, valutazione e verifica di anomalia dell'offerta aggiudicataria, nonché il parziale diniego di accesso alla relativa documentazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata al secondo posto, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendo anche l'aggiudicazione o il subentro e proponendo domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. Ha sostenuto, in primo luogo, che l'aggiudicataria avrebbe indicato un costo della manodopera sottostimato e inferiore ai valori derivanti dal monte ore minimo previsto dalla lex specialis e dalle tabelle ministeriali, deducendo violazione degli artt. 53, 76, 95 e 97 d.lgs. 50/2016, della l. 241/1990, della lex specialis, del capitolato, del CCNL applicabile e del decreto ministeriale richiamato, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e perplessità. La censura è stata sviluppata con i motivi aggiunti, con i quali è stato contestato che l'aggiudicataria avesse considerato un monte ore meramente teorico, omesso i costi delle assenze e delle sostituzioni, modificato l'offerta in sede di giustificazioni e comunque offerto un monte ore inferiore ai parametri minimi. In secondo luogo, la ricorrente ha lamentato che i commissari avrebbero attribuito coefficienti identici, senza valutazioni individuali, in violazione della disciplina del confronto a coppie e dei principi di individualità dei giudizi. Ha inoltre dedotto che l'aggiudicataria avrebbe omesso di dichiarare la pendenza di un procedimento penale riguardante soggetti ad essa collegati, prospettando la violazione degli artt. 80 e 85 d.lgs. 50/2016. Infine, ha contestato il parziale accesso all'offerta tecnica e agli atti del subprocedimento di verifica dell'anomalia, ritenendo pretestivo il richiamo ai segreti tecnici e commerciali. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale e motivi aggiunti contro la lex specialis e contro l'ammissione e la collocazione al secondo posto della ricorrente principale, deducendo, tra l'altro, l'erronea interpretazione del monte ore minimo e l'inammissibilità delle censure per contraddittorietà della posizione della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Quanto alla verifica di anomalia, ha ritenuto che il procedimento fosse stato ampio e completo, anche mediante l'acquisizione di due pareri richiamati nel provvedimento, e che non emergessero macroscopici errori, valutazioni abnormi o travisamenti tali da consentire l'annullamento. Ha qualificato le 276.063 ore annue e 828.189 ore complessive indicate dall'aggiudicataria come ore contrattuali, superiori al parametro minimo organizzativo di 274.016 ore annue e 822.048 ore triennali; ha inoltre rilevato che l'offerta prevedeva la contrattualizzazione di 205 unità, incluse quelle destinate alle sostituzioni. La distinzione tra monte ore contrattuale, monte ore teorico e ore effettivamente lavorate impedisce di ritenere automaticamente incongrua l'offerta sulla base del solo confronto con le tabelle ministeriali. Il TAR ha escluso anche una modifica dell'offerta in sede di giustificazioni, ravvisando nei giustificativi la mera esplicitazione dei costi relativi all'organico già indicato nell'offerta tecnica. La censura sulla valutazione collegiale dei commissari è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva ottenuto il punteggio tecnico più elevato tra gli operatori, e comunque generica per mancata indicazione di elementi probatori della valutazione collegiale. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa dichiarazione del procedimento penale, poiché la richiesta di misure cautelari era stata portata a conoscenza degli interessati il 19 maggio 2025, dopo la presentazione dell'offerta. Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, a favore di ciascuna parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 97 d.lgs. 50/2016

    La verifica dell'anomalia dell'offerta rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento o macroscopici errori.

  • art. 95 d.lgs. 50/2016

    La valutazione delle offerte e dei relativi elementi economici deve essere svolta secondo i criteri della lex specialis; nel caso concreto non è stata ravvisata illegittimità nella valutazione dell'offerta aggiudicataria.

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    Disciplina l'accesso agli atti di gara e i limiti connessi alla tutela dei segreti tecnici e commerciali; il provvedimento ha esaminato il diniego parziale di accesso nell'ambito dei motivi aggiunti.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    La mancata indicazione del procedimento penale non ha determinato l'esclusione, poiché la circostanza è divenuta conoscibile dopo la presentazione dell'offerta.

  • art. 85 d.lgs. 50/2016

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi dichiarativi dell'operatore economico, senza che il TAR ravvisasse una violazione nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato invocato per la domanda di accesso agli atti di gara e per contestare l'ostensione solo parziale della documentazione.

  • art. 22 l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina generale dell'accesso documentale alla documentazione amministrativa e alle offerte di gara.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Richiamato in relazione al bilanciamento tra accesso difensivo e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

Massime di principio

  • La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e il giudice amministrativo può esercitare un sindacato pieno e penetrante, ma non sostitutivo, limitato alla ragionevolezza, logicità, coerenza, attendibilità dell'iter tecnico e correttezza della regola applicata.
  • Il solo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori delle tabelle ministeriali non dimostra l'anomalia dell'offerta: occorre verificare se lo scostamento sia significativo e ingiustificato al punto da compromettere l'affidabilità complessiva dell'offerta.
  • Il monte ore contrattuale riguarda la quantità di prestazioni dovute dall'appaltatore alla stazione appaltante; il monte ore teorico riguarda l'obbligazione lavorativa del dipendente; le ore mediamente lavorate rilevano per la determinazione del costo orario, anche in funzione della copertura delle assenze. Il monte ore contrattuale è quello che esprime l'impegno assunto verso la stazione appaltante.
  • La successiva esplicitazione, nei giustificativi dell'anomalia, dei costi riferibili all'organico e al monte ore già indicati nell'offerta tecnica non costituisce modifica dell'offerta, quando non altera i contenuti dell'impegno contrattuale originario.
  • La censura relativa alla violazione del metodo del confronto a coppie è inammissibile per carenza di interesse quando il concorrente abbia comunque conseguito il punteggio tecnico più elevato rispetto agli altri operatori; è inoltre generica se non indica elementi concreti idonei a dimostrare che i commissari abbiano svolto una valutazione collegiale anziché individuale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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