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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10043/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Il Comune aveva affidato a una società l'incarico di costituire una banca dati per il controllo e l'accertamento delle imposte locali, prevedendo un corrispettivo pari al 30% delle maggiori entrate fiscali ottenute tramite tale strumento. Insorto un contenzioso per reciproche contestazioni di inadempimento, la controversia era stata devoluta ad arbitrato. Il collegio arbitrale aveva riconosciuto alla società un credito di euro 350.000 in linea capitale; entrambe le parti avevano impugnato il lodo, ma la Corte d'Appello aveva respinto le impugnazioni. In Cassazione il Comune ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di documenti che attesterebbero pagamenti già eseguiti dal Comune per euro 651.616,12, tali da incidere sull'esistenza o quantomeno sulla quantificazione del credito della società. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune perché il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza: il ricorrente non aveva trascritto né localizzato in modo puntuale il documento richiamato, non ne aveva prodotto il contenuto rilevante, non aveva indicato con precisione se e come il fatto fosse stato discusso nei precedenti gradi di giudizio, e comunque la Corte d'appello aveva già esaminato il tema dei pagamenti, esprimendo un accertamento negativo. Di conseguenza, il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inefficace in quanto tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, a un'ulteriore somma pari ai compensi liquidati in favore della controparte, al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è configurabile solo nei limiti del sindacato sul "minimo costituzionale" della motivazione; non basta dedurre una diversa lettura delle prove o un difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come canone ermeneutico per interpretare il motivo di ricorso in coerenza con il sistema.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e localizzare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve essere corredato della documentazione necessaria ai fini dell'ammissibilità del motivo.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è conforme alla proposta di definizione anticipata; ciò giustifica anche la condanna alla ulteriore somma in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    In combinato con l'art. 380-bis, consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo preciso il fatto storico, il dato da cui esso risulta, la sua decisività, e il modo in cui è stato devoluto al giudice di merito.
  • Non è sufficiente censurare la valutazione delle prove o lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosi requisiti di specificità e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati; la mancanza di tali indicazioni determina l'inammissibilità del motivo.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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