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Sentenza

Sentenza del 12/07/2018 n. 18394 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione, sulla prestazione previdenziale liquidata in capitale per Euro 651.129,94, della ritenuta IRPEF del 31,52%. Sosteneva che, essendo stato iscritto al fondo prima del 28 aprile 1993, la quota corrispondente al rendimento dovesse essere assoggettata alla ritenuta agevolata del 12,5% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. In Cassazione contestava inoltre la qualificazione del rendimento, la valutazione delle prove prodotte e la quantificazione della somma rimborsabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per gli iscritti a fondi previdenziali complementari prima del 28 aprile 1993, la prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 deve essere distinta tra sorte capitale e rendimento netto. Solo quest'ultimo, però, beneficia della ritenuta del 12,5%, purché derivi dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo; non sono sufficienti rendimenti meramente figurativi, attuariali o calcolati sulla redditività generale del patrimonio della società. Nel caso concreto è stato riconosciuto come rendimento agevolabile soltanto l'importo di Euro 26.423,76, prodotto dalla gestione sul mercato da parte del Fondo Fe., con rimborso di Euro 5.026,00. Nessun rendimento agevolabile è stato riconosciuto per la gestione del fondo P.I.A. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, ma il ricorrente deve versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Ritenuta del 12,5% sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita; applicata analogicamente ai rendimenti derivanti da contratti di capitalizzazione.

    La ritenuta agevolata del 12,5% si applica esclusivamente alla quota di rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non all'intera prestazione previdenziale.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Entrata in vigore il 28 aprile 1993.

    La data di iscrizione al fondo è decisiva: il regime più favorevole riguarda gli iscritti anteriormente a tale data.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le disposizioni fiscali introdotte dalla riforma devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993.

    La norma salvaguarda, per gli iscritti anteriori al 28 aprile 1993, l'applicazione delle disposizioni fiscali previgenti alle componenti della prestazione cui esse sono riferibili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17

    Regime di tassazione separata delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale e, integralmente, alle somme maturate dal 1° gennaio 2001; per gli iscritti anteriori al 28 aprile 1993, la quota di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2000 resta soggetta al 12,5%.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41-42, oggi artt. 44-45

    Equiparazione fiscale dei redditi derivanti da assicurazione sulla vita e da contratti di capitalizzazione.

    L'applicazione analogica della ritenuta del 12,5% ai rendimenti dei vecchi fondi previdenziali è giustificata dalla comune natura di redditi di capitale delle fattispecie considerate dal T.U.I.R.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63

    I poteri istruttori del giudice tributario e i limiti del giudizio di rinvio non sostituiscono l'onere della parte di provare in modo adeguato il rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento sul mercato.

  • Art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.

    Chi chiede il rimborso deve provare sia l'esistenza del rendimento agevolabile sia il suo ammontare; una certificazione non idonea o riferita a un rendimento attuariale o di polizza non è sufficiente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale dei vecchi fondi previdenziali, occorre separare la sorte capitale dal rendimento: non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota all'intero importo.
  • L'aliquota del 12,5% è riservata agli iscritti prima del 28 aprile 1993 e, in linea generale, soltanto ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000.
  • Per rendimento netto agevolabile si intende il risultato dell'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, anche non necessariamente finanziario; non bastano calcoli attuariali, riserve matematiche, rendimenti figurativi o la redditività complessiva della società datrice di lavoro.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve documentare con precisione origine, periodo di maturazione e importo del rendimento effettivamente prodotto dall'investimento del fondo.
  • Le certificazioni del fondo o del datore di lavoro devono dimostrare l'investimento sul mercato e il relativo risultato; documenti riferiti soltanto alla differenza tra contributi versati e capitale liquidato possono essere considerati insufficienti.
  • Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, anche se l'iscrizione al fondo è anteriore al 28 aprile 1993, trova applicazione il regime ordinario della tassazione separata.

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