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Sentenza

Sentenza n. 1563/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione - del P.E.I. con allegato verbale G.L.O. del 27.10. 2025, della Scuola Secondaria di Secondo Grado, in persona del Dirigente Scolastico; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi; nonché per il riconoscimento del diritto della minore indicata in epigrafe ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per 30 ore settimanali;

Giustizia amministrativa202506925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato con verbale G.L.O. del 27 ottobre 2025, nella parte in cui assegnava alla studentessa 18 ore settimanali di sostegno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il P.E.I. e il verbale G.L.O. relativi all'anno scolastico 2025/2026, lamentando che l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno fosse insufficiente rispetto alla condizione di handicap della minore e all'intero orario scolastico. Sono state dedotte violazioni degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell'art. 40 l. 449/1997, dei commi 413 e 414 dell'art. 2 l. 244/2007, come interpretati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80/2010, nonché dell'art. 3 l. 241/1990. È stato chiesto anche il riconoscimento del diritto della minore a un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l'intero orario scolastico e per tutta la durata del ciclo scolastico obbligatorio. In sede cautelare il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di rideterminarsi. In esecuzione, l'istituto ha riformulato il P.E.I. prevedendo la copertura dell'intero orario di frequenza, pari a 27 ore settimanali, mediante docente di sostegno; successivamente è stato stipulato un contratto per ulteriori 9 ore, così completando la copertura delle 27 ore. La ricorrente ha confermato che la minore frequenta 27 ore settimanali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di annullamento, poiché l'Amministrazione, dopo il provvedimento cautelare, ha rivalutato la situazione della minore e ha assegnato la copertura dell'intero orario scolastico frequentato, realizzando il bene della vita perseguito con il ricorso. Ha invece respinto la domanda diretta a ottenere in via anticipata l'assegnazione dell'insegnante di sostegno anche per gli anni scolastici successivi. Il diritto a un numero di ore adeguato alla patologia sussiste, ma la concreta quantificazione deve essere effettuata annualmente dall'Amministrazione sulla base della rilevazione aggiornata delle esigenze della studentessa, del profilo dinamico funzionale e del P.E.I.; non è quindi possibile imporre in via generale e preventiva una determinazione valida per gli anni futuri. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate, in solido, al pagamento di 1.500 euro per spese e compensi di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessazione della materia del contendere ... può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, anche per effetto di una successiva attività amministrativa, il ricorrente ottiene il bene della vita perseguito, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento e ne ha dato avviso alle parti.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La condizione di handicap grave della minore costituisce il presupposto della richiesta di sostegno scolastico adeguato.

  • l. 104/1992, artt. 4, 12, 13 e 40

    Le disposizioni sono state invocate a fondamento della pretesa a un sostegno scolastico adeguato alle esigenze della studentessa.

  • d.lgs. 66/2017

    La disciplina dell'inclusione scolastica è stata invocata quale parametro di legittimità dell'assegnazione delle ore di sostegno.

  • art. 40 l. 449/1997

    La disposizione è stata richiamata tra i parametri normativi della domanda di sostegno scolastico.

  • art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007

    Le disposizioni sono state richiamate, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, per sostenere la necessità di un sostegno adeguato alla situazione individuale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è stata invocata con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti relativi alla determinazione delle ore di sostegno.

  • art. 9, paragrafo 2, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha giustificato l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati sanitari nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, poiché viene meno oggettivamente la lite.
  • Il diritto dello studente con disabilità a un sostegno scolastico adeguato non comporta il diritto a una predeterminazione delle ore valida per tutti gli anni successivi: la quantificazione deve essere rinnovata annualmente sulla base delle esigenze concrete risultanti dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato.
  • La determinazione delle ore di sostegno deve essere rapportata all'effettivo orario di frequenza scolastica e alle necessità individuali dello studente, come risultanti dalla valutazione aggiornata dell'amministrazione scolastica e degli organi competenti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

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