Sentenza del 05/03/2018 n. 909 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sanzioni - Giudizio penale - Giudizio tributario - Ne bis in idem - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006-2009 per asserita decadenza dai termini. L'accertamento traeva origine dall'utilizzo, da parte della società, di fatture per operazioni inesistenti e dalla conseguente imputazione al socio di maggiori redditi derivanti da utili extracontabili. Il contribuente sosteneva inoltre che le sanzioni amministrative non potessero essere applicate in assenza di una condanna penale, invocando il principio del ne bis in idem, e chiedeva in subordine la riduzione delle sanzioni e l'applicazione del cumulo giuridico.
La decisione
La Commissione Tributaria ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato integralmente la sentenza di primo grado, confermando gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, considerata la rilevanza penale delle condotte contestate all'amministratore e la posizione qualificata del socio. Ha escluso che l'irrogazione delle sanzioni amministrative, in assenza di condanna penale, violasse il principio del ne bis in idem, trattandosi di regimi sanzionatori distinti. Ha confermato il cumulo materiale poiché più favorevole rispetto al cumulo giuridico, riducendo tuttavia la sanzione dal 100% al 90% della maggiore imposta dovuta in applicazione del D.Lgs. 158/2015. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese dei due gradi, liquidate in euro 8.290, oltre al 15% per spese generali.
Norme richiamate
Art. 47 del TUIR, D.P.R. 917/1986
Gli utili percepiti da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% e, dal 2008, al 49,72%.
La norma è stata utilizzata per assoggettare a tassazione in capo al socio il reddito derivante dalla distribuzione di utili extracontabili della società.
Art. 5 del TUIR, D.P.R. 917/1986
È richiamato per la riferibilità ai soci del reddito societario accertato, secondo il principio di imputazione del reddito ai partecipanti.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997
Il contribuente ne aveva chiesto l'applicazione per ottenere il cumulo giuridico delle sanzioni; il giudice lo ha escluso perché nel caso concreto sarebbe risultato più oneroso del cumulo materiale.
D.Lgs. 158/2015
La disciplina sopravvenuta è stata applicata per ridurre la sanzione dal 100% al 90% della maggiore imposta dovuta.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati per giustificare la forma sintetica della motivazione della sentenza.
Art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012
Richiamato quale fondamento normativo per la redazione sintetica della sentenza.
Principio del ne bis in idem
Il giudice ha ritenuto che l'applicazione della sanzione amministrativa tributaria non sia preclusa dall'assenza di una condanna penale, poiché sanzioni penali e amministrative appartengono a regimi distinti.
Massime di principio
- L'assenza di una condanna penale non impedisce, di per sé, all'Amministrazione finanziaria di applicare sanzioni amministrative tributarie, salvo che ricorrano specifiche condizioni di identità sostanziale delle sanzioni e dei procedimenti previste dalla disciplina applicabile.
- Quando il socio è anche amministratore e detiene una partecipazione qualificata, non è normalmente considerato un soggetto estraneo agli illeciti fiscali della società, soprattutto se le condotte hanno prodotto utili extracontabili imputabili ai soci.
- Il raddoppio dei termini può trovare applicazione quando i fatti accertati presentano profili penalmente rilevanti, anche se il procedimento penale non si conclude con una condanna, purché siano rispettati i presupposti normativi e probatori richiesti.
- In presenza di più violazioni, il cumulo giuridico non è automaticamente più favorevole: occorre confrontarne concretamente il risultato con quello del cumulo materiale e applicare il trattamento meno oneroso per il contribuente.
- Le modifiche normative più favorevoli in materia sanzionatoria possono incidere sull'importo dovuto anche in relazione a violazioni commesse anteriormente, secondo i principi e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.
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