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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 30.9.2024, n. 273, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 30 settembre 2024, n. 273

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere in suo favore la carta del docente, con accredito delle somme relative agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nonché a corrispondergli € 415,16 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per le supplenze svolte nell’anno scolastico 2019/20, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto, insistendo per la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Il Ministero è stato tuttavia condannato al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, essendo riconducibile a una posizione di soccombenza rispetto all’inadempimento che aveva reso necessario il giudizio. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il giudizio di ottemperanza è stato considerato, ai fini della liquidazione, assimilabile alle procedure esecutive anche in ragione del carattere seriale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione alla sentenza posta in esecuzione, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il giudizio di ottemperanza può essere assimilato alle procedure esecutive, anche considerando la natura seriale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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