Sentenza n. 816/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 50/2025, emessa dal Tribunale di Avellino - Sez. Lavoro pubblicata il 21/01/2025, avente ad oggetto il riconoscimento della c.d. carta docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2021/2022 e disposto l’accredito di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, n. 50/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022 ed era stato condannato il Ministero all’accredito di € 500,00, previa emissione della carta. La ricorrente ha dedotto l’avvenuta notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente mancata esecuzione. Ha chiesto l’ordine di ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, come risultava dall’attestazione della cancelleria, e che era stata notificata all’amministrazione il 30 marzo 2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l’amministrazione non aveva fornito prova dell’avvenuto riconoscimento della carta docente e dell’accredito dell’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2021/2022, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente per l’importo di € 500,00 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempienza è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della parte, compiendo anche gli atti contabili e finanziari necessari. Il TAR ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuta nel caso concreto per l’anno scolastico 2021/2022 e per l’importo di € 500,00.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima della possibilità di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare entro un termine prefissato tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla pronuncia, quando non sia stata fornita prova dell’adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte e all’attestazione della scadenza del termine assegnato senza integrale adempimento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’organo incaricato dell’ottemperanza deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento dovuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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