Corte di giustizia, Sentenza C-557/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2024. — SPAR Magyarország Kft. contro Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Normativa nazionale che prevede prezzi regolamentati per taluni prodotti agricoli nonché l’obbligo di mettere in vendita un quantitativo determinato di tali prodotti – Ammende. — Causa C-557/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio della Szegedi Törvényszék, ha esaminato la compatibilità con il regolamento OCM di una normativa ungherese d’emergenza che fissava prezzi massimi e obblighi di messa in vendita per alcuni prodotti agricoli, prevedendo inoltre ammende obbligatorie. Ha ritenuto che tale disciplina alteri la libera determinazione dei prezzi, componente essenziale dell’OCM, e che non possa essere giustificata dagli obiettivi nazionali invocati. La misura è stata quindi dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.
Il regolamento OCM osta a una misura nazionale d’emergenza che impone prezzi regolamentati e obblighi di assortimento/quantità per prodotti agricoli, con ammenda obbligatoria in caso di violazione.
La questione giuridica
Se il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli 83, paragrafo 5, e 90 bis, paragrafo 3, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale adottata in situazione di emergenza che: 1) impone ai commercianti di vendere taluni prodotti agricoli a un prezzo fissato dall’autorità e in quantitativi giornalieri medi determinati sulla base delle scorte dell’anno di riferimento, e 2) prevede l’irrogazione obbligatoria di un’ammenda anche quando il commerciante abbia comunque messo in vendita i quantitativi medi giornalieri e i prodotti siano disponibili per i consumatori.
Principio di diritto
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 osta a una misura nazionale, adottata per far fronte a una situazione di emergenza, che impone ai commercianti di prodotti agricoli rientranti nel suo ambito di applicazione un prezzo massimo regolamentato e l’obbligo di mettere in vendita quantitativi giornalieri medi determinati sulla base delle scorte dell’anno di riferimento, nonché una sanzione amministrativa obbligatoria in caso di violazione, poiché una simile disciplina incide sulla componente del regolamento costituita dalla libera determinazione dei prezzi in condizioni di concorrenza effettiva e supera quanto necessario per perseguire obiettivi nazionali di lotta all’inflazione e tutela dei consumatori vulnerabili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE
- Articolo 2, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 42 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 73 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 74 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 90 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Direttiva 98/34/CE
- Regolamento (CE) n. 589/2008
- Regolamento (CE) n. 543/2008
- Regolamento (UE) 2021/2117
Prezzi regolamentati e obblighi di assortimento per prodotti agricoli: incompatibilità con il regolamento OCM
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Szegedi Törvényszék (Corte di Seghedino, Ungheria) nella controversia tra SPAR Magyarország Kft. e l’autorità amministrativa ungherese che aveva irrogato un’ammenda per violazione di una normativa nazionale d’emergenza sui prezzi di taluni prodotti agricoli. La Corte ha interpretato il regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, alla luce del funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM).
Fatti e procedimento principale
Nel contesto della pandemia di COVID-19 e, successivamente, della guerra in Ucraina, l’Ungheria ha adottato un decreto governativo che:
- assoggettava taluni prodotti agricoli di base a prezzi al dettaglio massimi;
- imponeva ai commercianti di mettere in vendita quantitativi giornalieri minimi determinati con riferimento alle scorte dell’anno precedente;
- prevedeva sanzioni amministrative, comprese ammende obbligatorie, in caso di violazione.
A seguito di un controllo presso un punto vendita SPAR, l’autorità nazionale ha constatato che, per cinque prodotti, i quantitativi giornalieri messi in vendita erano inferiori ai quantitativi di riferimento e ha inflitto un’ammenda a titolo di tutela dei consumatori. SPAR ha contestato la decisione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo di aver comunque soddisfatto la domanda dei consumatori e di non aver commesso alcuna infrazione sostanziale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice ungherese ha chiesto, in sostanza, se:
- l’articolo 83, paragrafo 5, del regolamento OCM consenta a uno Stato membro di imporre, in situazione di emergenza, prezzi regolamentati e obblighi di vendita minima per prodotti agricoli rientranti nel regolamento;
- l’articolo 90 bis, paragrafo 3, consenta l’irrogazione obbligatoria di un’ammenda anche quando il commerciante abbia comunque messo a disposizione dei consumatori i prodotti in quantità adeguate.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1308/2013, che istituisce l’OCM;
- l’articolo 73, che delimita la sezione sulle norme di commercializzazione;
- l’articolo 74, secondo cui i prodotti soggetti a norme di commercializzazione possono essere commercializzati solo se conformi a tali norme;
- l’articolo 75, che elenca i settori e i contenuti possibili delle norme di commercializzazione;
- l’articolo 83, paragrafo 5, sulle disposizioni nazionali supplementari;
- l’articolo 90 bis, paragrafo 3, sui controlli e sulle sanzioni amministrative;
- gli articoli 219 e 221, relativi alle misure della Commissione in caso di turbative del mercato o di emergenza.
Ragionamento della Corte
In via preliminare, la Corte osserva che gli articoli 83, paragrafo 5, e 90 bis, paragrafo 3, si applicano solo nell’ambito delle norme di commercializzazione dell’Unione relative agli elementi contemplati dall’articolo 75. Tuttavia, la fissazione di un prezzo massimo e l’obbligo di mettere in vendita un determinato quantitativo di prodotti non rientrano negli elementi previsti da tale articolo. Inoltre, per i prodotti coinvolti nel caso, non emergeva alcuna norma di commercializzazione dell’Unione che disciplinasse simili aspetti.
La Corte riformula quindi le questioni come dirette a stabilire se il regolamento OCM, nel suo insieme, osti a una misura nazionale che impone prezzi regolamentati e quantitativi minimi di vendita per prodotti agricoli rientranti nel suo ambito, con sanzione obbligatoria in caso di violazione.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che, in presenza di un’OCM, gli Stati membri devono astenersi da misure che ne compromettano il funzionamento. La libera determinazione del prezzo di vendita attraverso il libero gioco della concorrenza costituisce infatti una componente del regolamento OCM. Sebbene gli Stati membri possano adottare norme perseguenti obiettivi di interesse generale diversi, queste devono essere idonee e proporzionate.
Nel caso di specie, la Corte riconosce che l’Ungheria perseguiva obiettivi di lotta all’inflazione e di tutela dei consumatori sfavoriti mediante un approvvigionamento garantito di beni alimentari essenziali a prezzi accessibili. Tuttavia:
- la misura incide direttamente sul libero gioco della concorrenza e quindi su una componente essenziale dell’OCM;
- le disposizioni del regolamento OCM che consentono alla Commissione di intervenire in caso di turbative o emergenze non possono essere estese al punto da ricomprendere gli obiettivi nazionali invocati;
- anche a voler ritenere la misura idonea a perseguire tali obiettivi, essa va oltre quanto necessario, poiché limita eccessivamente l’accesso al mercato dei commercianti e altera l’intera catena di approvvigionamento.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che il regolamento (UE) n. 1308/2013 osta a una misura nazionale che, per una situazione di emergenza:
- impone ai commercianti di prodotti agricoli rientranti nel suo ambito di applicazione di vendere a prezzo regolamentato e in quantitativi giornalieri medi determinati sulla base delle scorte dell’anno di riferimento;
- prevede l’irrogazione obbligatoria di un’ammenda in caso di violazione.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che la libera determinazione dei prezzi in condizioni di concorrenza effettiva è parte integrante dell’OCM agricola: uno Stato membro non può sostituirvi una disciplina nazionale di prezzi massimi e quantitativi obbligatori di vendita, neppure invocando una situazione di emergenza, se ciò compromette il buon funzionamento del mercato comune e supera quanto necessario per gli obiettivi di interesse generale perseguiti.
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