Cassazione Civile, Ordinanza n. 30048/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto del Prefetto di Milano che disponeva la sua espulsione dal territorio nazionale per trattenimento irregolare. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione e il destinatario dell'espulsione proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 5 della direttiva 2008/115/CE, oltre a vizi motivazionali e violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. In concreto sosteneva di non aver potuto presentare domanda di permesso di soggiorno per causa di forza maggiore, essendo detenuto, e lamentava che non fosse stata considerata la sua situazione familiare in Italia, richiamando una relazione con una cittadina cinese munita di permesso di soggiorno e la presenza in Italia di padre, madre e fratello con permessi di soggiorno per lavoro in rinnovo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'impugnazione non era stata proposta nei confronti del soggetto legittimato passivo. Nei giudizi di opposizione al decreto di espulsione e ai provvedimenti connessi, il ricorso per cassazione va proposto contro l'autorità che ha emesso il decreto impugnato, cioè il Prefetto, mentre nel caso di specie era stato evocato il Questore di Milano. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15141/2001. Non sono state liquidate spese, poiché l'amministrazione intimata non ha svolto difese. È stato inoltre precisato che, trattandosi di procedimento esente da tasse o imposte, non era dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 286/1998
richiamato quale base normativa del decreto di espulsione per trattenimento illegale sul territorio nazionale; il motivo del ricorso lo invocava per dedurre l'illegittimità dell'espulsione.
art. 13-bis d.lgs. 286/1998
richiamato in via storica per affermare che l'autorità che emette il decreto di espulsione è il soggetto legittimato a stare in giudizio e, quindi, a essere evocato quale parte resistente.
art. 8 d.lgs. 150/2011
interpretato come riproduzione pressoché pedissequa della disciplina previgente; conferma che l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi e stare in giudizio personalmente o tramite funzionari delegati.
art. 18 d.lgs. 150/2011
richiamato per affermare l'esenzione del procedimento da tasse o imposte e l'inesistenza del raddoppio del contributo unificato.
art. 374 c.p.c.
richiamato per attribuire particolare efficacia al precedente delle Sezioni Unite in materia di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione all'espulsione.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel dedurre un vizio motivazionale della decisione impugnata.
art. 5 direttiva 2008/115/CE
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di considerare la situazione personale e familiare prima dell'espulsione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato; se è evocato un soggetto diverso, il ricorso è inammissibile per difetto di corretta legittimazione passiva.
- La legittimazione passiva nei procedimenti in materia di espulsione appartiene all'autorità che ha adottato il decreto, anche quando siano impugnati insieme al decreto di espulsione gli atti conseguenti di accompagnamento coattivo alla frontiera.
- Il richiamo a norme sovranazionali o a circostanze personali e familiari del cittadino straniero non consente di superare un vizio originario di instaurazione del contraddittorio, se l'impugnazione non è stata rivolta al soggetto processualmente legittimato.
- Nei procedimenti esenti da tasse o imposte non opera il raddoppio del contributo unificato.
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