Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14393/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello in vari profili: contestazione della qualificazione della tipologia di sostanza stupefacente (cocaina vs droga 'leggera') e della valutazione delle intercettazioni e del contesto probatorio; richiesta di rivalutazione della partecipazione all'associazione per delinquere (giudicata già definitivamente in alcuni punti); censura della determinazione della pena di base e del diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati, sollevata tardivamente nel giudizio di rinvio; contestazione della commisurazione degli aumenti per continuazione e della cumulazione delle aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma 4 c.p.), nonché della sproporzione della pena rispetto alla forma tentata degli illeciti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi proposti da Calabria Damiano, Prifti Rezart, Bellocco Giuseppe e Manno Alessandro, confermando le valutazioni di merito sulla responsabilità e sulla qualificazione delle condotte (anche nei limiti del giudicato progressivo) e ritenendo adeguata la motivazione della Corte d'appello sul punto della tipologia della sostanza e sul diniego delle attenuanti generiche; ha dichiarato inammissibile la richiesta di continuazione proposta nel giudizio di rinvio in quanto questione nuova non devoluta; ha rigettato il motivo di Manno relativo alla sproporzione della pena ritenendolo una diversa valutazione del merito. Ha invece annullato parzialmente la sentenza nei confronti di Arcuri Marco limitatamente al trattamento sanzionatorio connesso al concorso di più aggravanti ad effetto speciale: la Corte ha ritenuto errato il cumulo materiale degli aumenti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuova determinazione della pena rispettando i criteri dell'art. 63, comma 4 c.p.; per il resto il ricorso di Arcuri è stato rigettato. I ricorrenti soccombenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Usata per la riqualificazione di alcune condotte di cessione come fattispecie previste dal comma 4 (attenuazione/riqualificazione) e per dichiarare l'estinzione per prescrizione delle singole condotte così riqualificate; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione compiuta dal giudice del rinvio entro i limiti del decidendum.

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Riferita nelle imputazioni per attività di spaccio e nella distinzione tra tratta mento per 'droga leggera' e altro; la sentenza ha rammentato che l'associazione e le condotte del sodalizio comprendevano hashish, marijuana e cocaina, quindi la partecipazione non dipendeva esclusivamente dalla tipologia dello stupefacente.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Richiamato rispetto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che l'incensuratezza non garantisce automaticamente le attenuanti e che il diniego, motivato sul comportamento e sulla gravità del fatto, è sindacabile solo se mancante o illogico.

  • cod. proc. pen., artt. 624 e 627

    Richiamati per delimitare l'oggetto del giudizio di rinvio e i limiti dell'azione del giudice del rinvio rispetto alla sentenza rescindente; la Corte ha applicato il principio che il giudice del rinvio può decidere solo sui punti annullati e devoluti.

  • cod. proc. pen., art. 627, comma 3

    Evocato dalle difese in relazione all'insufficienza della motivazione sulle intercettazioni numeriche; la Corte ha spiegato che la sentenza rescindente non aveva escluso che quel dato potesse assumere valore probatorio, ma aveva richiesto una motivazione più puntuale, onere che il giudice del rinvio ha adempiuto.

  • cod. pen., art. 81

    Riferito in relazione agli aumenti per continuazione; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e negli aumenti, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione o violazione di legge.

  • cod. pen., art. 63, comma 4

    Fondamentale per la censura accolta nei confronti di Arcuri: la Corte ha ritenuto che le aggravanti ad effetto speciale non possano essere cumulate materialmente ma debba applicarsi il criterio moderatore (pena prevista per la circostanza più grave aumentata fino a un terzo), salvo casi particolari, e ha annullato la parte della sentenza che aveva cumulato aumenti per più aggravanti ad effetto speciale.

  • cod. pen., art. 66

    Richiamato nel quadro del corretto calcolo degli aumenti e dei limiti posti alla sommatoria delle aggravanti, come riferimento per il rispetto dei limiti massimi di pena.

  • d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    Invocato tra le aggravanti rilevanti nell'ambito delle contestazioni sulle circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha indicato l'erroneità del trattamento sanzionatorio dovuto alla cumulazione delle aggravanti.

  • cod. pen., art. 133

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per i criteri da valutare (personalità del reo, gravità del fatto, modalità, ecc.); la Corte ha ritenuto adeguata, ove motivata, la valutazione del giudice di merito ai fini della quantificazione della pena.

Massime di principio

  • Il giudicato progressivo limita il giudizio di rinvio: il giudice del rinvio può riesaminare solo i punti espressamente annullati dalla Cassazione; questioni già definitivamente accertate non possono essere riaperte.
  • Se la Cassazione annulla per carenza motivazionale su un punto specifico (es. tipologia di stupefacente), il giudice del rinvio deve colmare quella lacuna con motivazione nuova e puntuale, senza essere vincolato a un oblìo della valutazione complessiva del materiale probatorio.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) non è automatico con l'incensuratezza: è una valutazione discrezionale del giudice di merito sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Nel giudizio di rinvio non sono ammesse questioni nuove non devolute dalla sentenza rescindente (es. riconoscimento della continuazione proposto per la prima volta): tali richieste devono essere svolte nelle sedi procedurali appropriate (es. giudice dell'esecuzione) o nell'appello originario.
  • La determinazione della pena e la commisurazione degli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per violazione di legge o motivazione manifestamente illogica.
  • In presenza di più aggravanti ad effetto speciale il criterio di moderazione dell'art. 63, comma 4 c.p. richiede di evitare il cumulo materiale degli aumenti: va applicata la pena per la circostanza più grave aumentata fino a un terzo, salvo casi tassativi.
  • La valutazione delle intercettazioni e delle inferenze numeriche richiede motivazione esplicita: l'interpretazione di elementi ambigui (es. cifre in messaggi) è possibile ma deve essere argomentata e contestualizzata, e non determina automaticamente la riqualificazione senza adeguata spiegazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.