Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10046/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del diniego delle misure di accoglienza adottato con provvedimento della Prefettura di Roma in data 27 marzo 2026;

Giustizia amministrativa202604952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego delle misure di accoglienza, formalmente motivato dall'indisponibilità di posti, dalla priorità accordata ai migranti giunti tramite operazioni di salvataggio in mare e dall'assenza di vulnerabilità eccezionale e documentata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 9, 11, 14 e 15, comma 3, d.lgs. 142/2015, degli artt. 17, 18 e 20, comma 5, della direttiva 2013/33/UE, dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 3 CEDU, sostenendo che l'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti per l'accoglienza, non potesse negarla per la carenza di posti e dovesse attivare soluzioni alternative o provvisorie, anche su base interprovinciale. Ha inoltre dedotto la mancata considerazione della propria condizione di vulnerabilità ai sensi degli artt. 9, comma 1-bis, e 17 d.lgs. 142/2015; la violazione degli artt. 2, lett. g), e 17 della direttiva 2013/33/UE per non avere previsto, in subordine, misure alternative di sostegno economico; nonché la violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione, in relazione alla disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti asilo inseriti nel sistema di accoglienza. La Prefettura aveva inserito il richiedente in lista d'attesa, ma senza disporre concretamente l'accoglienza. In giudizio è emerso inoltre che il richiedente presentava problemi psicologici, riconosciuti dalla Commissione territoriale e confermati dalla presa in carico da parte di un'équipe etno-psichiatrica.

La decisione

Il TAR ha riunito e accolto i quattro motivi per la loro connessione, richiamando l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale è immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per la carenza di posti nelle strutture ordinarie. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'Amministrazione deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015. L'indisponibilità temporanea dei posti non può trasformarsi in un diniego, neppure temporaneo; l'inserimento in lista d'attesa ha natura meramente interlocutoria e non soddisfa l'obbligo di legge; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità concrete dell'accoglienza. Il TAR ha inoltre rilevato che la vulnerabilità non costituisce, in generale, un presupposto necessario per l'accesso alle misure ordinarie, ma che, comunque, nel caso concreto la vulnerabilità psicologica del richiedente era documentata e non era stata adeguatamente considerata ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 142/2015. Il provvedimento è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate per la delicatezza e complessità della gestione del sistema di accoglienza. È stata confermata l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione dei compensi demandata a separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015

    Una volta verificati i requisiti previsti dalla legge, l'Amministrazione è tenuta a disporre l'accoglienza del richiedente protezione internazionale in una delle strutture previste da tali disposizioni.

  • art. 17 d.lgs. 142/2015

    Impone la considerazione delle esigenze particolari delle persone vulnerabili; nel caso concreto l'Amministrazione non ha adeguatamente valutato i problemi psicologici documentati del richiedente.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    La priorità accordata ai migranti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non può giustificare il sostanziale diniego dell'accoglienza a un richiedente in possesso dei requisiti di legge.

  • artt. 1, 9, 11, 14 e 15, comma 3, d.lgs. 142/2015

    Sono richiamati quali parametri della disciplina nazionale dell'accoglienza, la cui applicazione non può essere esclusa per la mera indisponibilità di posti.

  • artt. 17, 18 e 20, comma 5, direttiva 2013/33/UE

    Gli obblighi europei in materia di accoglienza devono essere attuati garantendo condizioni dignitose e non possono essere neutralizzati da difficoltà organizzative dell'Amministrazione.

  • art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La dignità umana costituisce parametro di tutela dell'accoglienza e impedisce che il richiedente sia lasciato in condizioni di vita intollerabili.

  • art. 3 CEDU

    Il diniego dell'accoglienza, ove esponga il richiedente a condizioni inumane o degradanti, può porsi in contrasto con il divieto di trattamenti inumani o degradanti.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato quale parametro del principio di uguaglianza, rispetto al quale il ricorrente ha contestato la disparità di trattamento.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato quale parametro del divieto di discriminazione.

  • art. 14 CEDU

    È richiamato quale parametro convenzionale del divieto di discriminazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'Amministrazione di assicurare le misure di accoglienza al richiedente protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha carattere immediato e non può essere escluso o compresso per la mera indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie.
  • La carenza temporanea di posti non legittima il diniego, neppure temporaneo, dell'accoglienza: l'Amministrazione deve individuare modalità concrete alternative o provvisorie di attivazione della misura, mentre le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza.
  • L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa costituisce un atto interlocutorio e non equivale all'adempimento dell'obbligo di assicurare l'accoglienza previsto dalla normativa nazionale ed europea.
  • La condizione di vulnerabilità non è, in via generale, un presupposto necessario per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza; quando tuttavia emergano elementi documentati di vulnerabilità, l'Amministrazione deve considerarli specificamente nell'organizzazione e nella prestazione dell'accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.