Cassazione Penale, Sentenza n. 103/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per quattro motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio per non aver riconosciuto che egli era solo "testa di legno", mentre l'effettivo amministratore sarebbe stato l'ing. Taurisano; (2) violazione di legge in relazione alla presenza del dolo, sostenendo che l'amministratore apparente non può essere ritenuto responsabile senza prova della consapevolezza dell'attività distrattiva del gestore effettivo; (3) censura sull'elemento oggettivo del reato, sostenendo che l'unico atto concreto compiuto fu il deposito del bilancio 2011-2012 e che non vi siano indici di distrazione o fraudolenza che colleghino le condotte al fallimento; (4) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, rilevando lo stato di incensuratezza del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere in parte ripetizione di doglianze già valutate in sede di merito. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la responsabilità dell'imputato quale amministratore nel periodo di crisi della società, evidenziando una strategia gestionale consapevole di omesso versamento di imposte e contributi, protratta e sistematica dal 2010 fino al fallimento, con esposizione debitoria superiore a 500.000 euro. Tale condotta è stata qualificata come "bancarotta impropria per operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., perché le omissioni sistematiche costituivano operazioni intrinsecamente pericolose per la stabilità economico-finanziaria dell'impresa e ragionevolmente prevedibili come idonee a cagionare il dissesto. La Corte ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi apprezzabili. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Limiti formali alla motivazione del ricorso in cassazione: il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità e contestualizzazione delle censure rispetto alle ragioni espresse nella decisione impugnata; la mancanza di specificità determina inammissibilità
art. 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare
art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall.
La norma punisce la causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose; la Corte interpreta che le "operazioni dolose" includono abusi di gestione e omissioni sistematiche (es. mancati versamenti fiscali e contributivi) che, pur non determinando necessariamente una immediata diminuzione algebrica dell'attivo, aggravano prevedibilmente l'esposizione debitoria e possono cagionare il dissesto
art. 43 cod.pen.
Definizione di dolo: distingue tra dolo diretto (volontà specifica dell'evento, qui il fallimento) e dolo eventuale (accettazione del rischio che il dissesto si verifichi); la Corte utilizza tale distinzione per qualificare le diverse ipotesi previste dall'art. 223
art. 2394 cod. civ.
Obbligo di fedeltà dell'amministratore verso la società; la violazione dolosa di tale obbligo può integrare "operazioni dolose" rilevanti ai fini della responsabilità per fallimento
art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c)
art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la motivazione sia generica o non specificamente correlata alle ragioni della decisione impugnata; utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibili motivi ritenuti aspecifici o reiterativi
art. 616 cod.proc.pen.
Stabilisce le conseguenze del rigetto o dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso sia improntato a profili di colpa; applicata per imporre l'ammenda di euro 3.000
art. 62-bis cod.pen. (riforma d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n. 125)
art. 62-bis cod.pen.; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125
Dopo la riforma, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; occorrono elementi positivi che giustifichino il riconoscimento della diminuente, giustificazione impiegata dalla Corte per negare le attenuanti al ricorrente
Massime di principio
- L'omesso versamento sistematico e protratto di imposte e contributi può integrare, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., le "operazioni dolose" rilevanti per la bancarotta impropria qualora sia prevedibile che tali omissioni aggravino l'esposizione debitoria e conducano al dissesto
- La differenza tra "causazione del fallimento con dolo" e "fallimento per effetto di operazioni dolose" è essenziale: la prima richiede il dolo diretto (volontà del fallimento), la seconda può essere basata su dolo eventuale o accettazione del rischio derivante da operazioni gestionali pericolose
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito se la motivazione di quest'ultimo è logica e completa; censure generiche o reiterative già esaminate in appello sono frequentemente dichiarate inammissibili
- L'onere probatorio per dimostrare che un "apparent administrator" sia solo una "testa di legno" grava su chi lo allega: occorrono elementi probatori concreti per scalfire la qualifica formale di amministratore e la relativa responsabilità
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche non basta l'assenza di precedenti penali: dopo la riforma dell'art. 62-bis è necessario dimostrare circostanze positive e rilevanti a favore dell'imputato
- Ricorsi alla Corte di Cassazione con motivi aspecifici, indifferenziati o volti a una nuova ricostruzione puramente fattuale, rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche per colpa processuale
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