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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 103/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per quattro motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio per non aver riconosciuto che egli era solo "testa di legno", mentre l'effettivo amministratore sarebbe stato l'ing. Taurisano; (2) violazione di legge in relazione alla presenza del dolo, sostenendo che l'amministratore apparente non può essere ritenuto responsabile senza prova della consapevolezza dell'attività distrattiva del gestore effettivo; (3) censura sull'elemento oggettivo del reato, sostenendo che l'unico atto concreto compiuto fu il deposito del bilancio 2011-2012 e che non vi siano indici di distrazione o fraudolenza che colleghino le condotte al fallimento; (4) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, rilevando lo stato di incensuratezza del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere in parte ripetizione di doglianze già valutate in sede di merito. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la responsabilità dell'imputato quale amministratore nel periodo di crisi della società, evidenziando una strategia gestionale consapevole di omesso versamento di imposte e contributi, protratta e sistematica dal 2010 fino al fallimento, con esposizione debitoria superiore a 500.000 euro. Tale condotta è stata qualificata come "bancarotta impropria per operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., perché le omissioni sistematiche costituivano operazioni intrinsecamente pericolose per la stabilità economico-finanziaria dell'impresa e ragionevolmente prevedibili come idonee a cagionare il dissesto. La Corte ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi apprezzabili. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Limiti formali alla motivazione del ricorso in cassazione: il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità e contestualizzazione delle censure rispetto alle ragioni espresse nella decisione impugnata; la mancanza di specificità determina inammissibilità

  • art. 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare

    art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall.

    La norma punisce la causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose; la Corte interpreta che le "operazioni dolose" includono abusi di gestione e omissioni sistematiche (es. mancati versamenti fiscali e contributivi) che, pur non determinando necessariamente una immediata diminuzione algebrica dell'attivo, aggravano prevedibilmente l'esposizione debitoria e possono cagionare il dissesto

  • art. 43 cod.pen.

    Definizione di dolo: distingue tra dolo diretto (volontà specifica dell'evento, qui il fallimento) e dolo eventuale (accettazione del rischio che il dissesto si verifichi); la Corte utilizza tale distinzione per qualificare le diverse ipotesi previste dall'art. 223

  • art. 2394 cod. civ.

    Obbligo di fedeltà dell'amministratore verso la società; la violazione dolosa di tale obbligo può integrare "operazioni dolose" rilevanti ai fini della responsabilità per fallimento

  • art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c)

    art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c)

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la motivazione sia generica o non specificamente correlata alle ragioni della decisione impugnata; utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibili motivi ritenuti aspecifici o reiterativi

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Stabilisce le conseguenze del rigetto o dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso sia improntato a profili di colpa; applicata per imporre l'ammenda di euro 3.000

  • art. 62-bis cod.pen. (riforma d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n. 125)

    art. 62-bis cod.pen.; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125

    Dopo la riforma, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; occorrono elementi positivi che giustifichino il riconoscimento della diminuente, giustificazione impiegata dalla Corte per negare le attenuanti al ricorrente

Massime di principio

  • L'omesso versamento sistematico e protratto di imposte e contributi può integrare, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., le "operazioni dolose" rilevanti per la bancarotta impropria qualora sia prevedibile che tali omissioni aggravino l'esposizione debitoria e conducano al dissesto
  • La differenza tra "causazione del fallimento con dolo" e "fallimento per effetto di operazioni dolose" è essenziale: la prima richiede il dolo diretto (volontà del fallimento), la seconda può essere basata su dolo eventuale o accettazione del rischio derivante da operazioni gestionali pericolose
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito se la motivazione di quest'ultimo è logica e completa; censure generiche o reiterative già esaminate in appello sono frequentemente dichiarate inammissibili
  • L'onere probatorio per dimostrare che un "apparent administrator" sia solo una "testa di legno" grava su chi lo allega: occorrono elementi probatori concreti per scalfire la qualifica formale di amministratore e la relativa responsabilità
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche non basta l'assenza di precedenti penali: dopo la riforma dell'art. 62-bis è necessario dimostrare circostanze positive e rilevanti a favore dell'imputato
  • Ricorsi alla Corte di Cassazione con motivi aspecifici, indifferenziati o volti a una nuova ricostruzione puramente fattuale, rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche per colpa processuale

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