Cassazione Penale, Sentenza n. 8110/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione del GIP, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcuni reati e rideterminato la pena per le restanti imputazioni. Hanno dedotto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 c.p., lamentando che la corte non abbia adeguatamente valutato l'assenza di stabilità e permanenza dell'accordo e che la fattispecie fosse più correttamente inquadrabile come reato continuato; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 e 416 c.p. per eccessiva determinazione della pena, nonostante la presunta rudimentalità dell'associazione, la breve durata, l'incensuratezza e la condotta processuale favorevole; (3) violazione di legge in riferimento agli artt. 133, 62-bis, 65 c.p. per la mancata concessione integrale delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ampia confessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale abbia provato l'esistenza di un'organizzazione, pur embrionale, caratterizzata da divisione di compiti e serialità delle condotte (accordi con una funzionaria della Motorizzazione, impiego di una persona che sostituiva i candidati, riscossione di denaro, ripetitività delle prove anche più volte al giorno). La stabilità del vincolo associativo è stata desunta dalla reiterazione e dalla programmaticità delle condotte, nonché dal fatto che l'interruzione è dipesa dalle indagini. Sulla pena la Cassazione ha ritenuto congrua la scelta della corte d'appello (pena base di 5 anni, superiore al minimo), considerando la gravità e il pericolo per la pubblica incolumità; ha inoltre riconosciuto attenuanti in parte ma non nella massima estensione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 416 come applicabile anche a formazioni 'embrionali' se emerge una stabile ripartizione di compiti e una serialità funzionale al raggiungimento dei reati fine; la durata limitata non esclude la qualificazione associativa se il programma è indeterminato e le condotte sono ripetute.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha confermato un apprezzamento discrezionale della pena in ragione della gravità dell'offesa e del pericolo per la pubblica incolumità, ritenendo congrua la scelta del giudice di merito.
art. 62-bis cod. pen.
Citato tra le norme valutate con riferimento alle circostanze attenuanti/recidiva: la Corte ha considerato la collaborazione e le ammissioni degli imputati ai fini delle attenuanti, ma ne ha limitato l'estensione per la gravità complessiva dei fatti.
art. 65 cod. pen.
Rilevante nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha esercitato il proprio apprezzamento motivato ritenendo non pienamente concedibili le attenuanti nella massima estensione.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai vizi dedotti in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto le censure inidonee a superare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzata per delimitare i motivi di ricorso ammessi: la Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili anche per la mancata tempestiva e specifica confutazione della motivazione di merito, oltre che per la ripetizione di argomentazioni già trattate.
Massime di principio
- La qualificazione come associazione per delinquere (art. 416 c.p.) può essere riconosciuta anche per organizzazioni 'rudimentali' o di corta durata quando vi sia una ripartizione di compiti e una serialità delle condotte funzionale al programma criminoso; la durata temporale non è elemento decisivo.
- La reiterazione e la programmaticità delle condotte (es. sostituzioni seriali, accordi con pubblico ufficiale, modalità concordate) sono indicatori pregnanti di stabilità del vincolo associativo.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito gode di ampi margini discrezionali; l'appello per eccessiva gravità della pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito per essere tempestivo e ammissibile.
- La confessione e la collaborazione possono giustificare il riconoscimento di attenuanti generiche, ma la loro estensione può essere limitata se la gravità complessiva del reato lo giustifica.
- In sede di cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a ripetere argomentazioni già presentate in sede di gravame senza un serio e specifico confronto con la motivazione della corte territoriale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →