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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8110/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione del GIP, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcuni reati e rideterminato la pena per le restanti imputazioni. Hanno dedotto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 c.p., lamentando che la corte non abbia adeguatamente valutato l'assenza di stabilità e permanenza dell'accordo e che la fattispecie fosse più correttamente inquadrabile come reato continuato; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 e 416 c.p. per eccessiva determinazione della pena, nonostante la presunta rudimentalità dell'associazione, la breve durata, l'incensuratezza e la condotta processuale favorevole; (3) violazione di legge in riferimento agli artt. 133, 62-bis, 65 c.p. per la mancata concessione integrale delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ampia confessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale abbia provato l'esistenza di un'organizzazione, pur embrionale, caratterizzata da divisione di compiti e serialità delle condotte (accordi con una funzionaria della Motorizzazione, impiego di una persona che sostituiva i candidati, riscossione di denaro, ripetitività delle prove anche più volte al giorno). La stabilità del vincolo associativo è stata desunta dalla reiterazione e dalla programmaticità delle condotte, nonché dal fatto che l'interruzione è dipesa dalle indagini. Sulla pena la Cassazione ha ritenuto congrua la scelta della corte d'appello (pena base di 5 anni, superiore al minimo), considerando la gravità e il pericolo per la pubblica incolumità; ha inoltre riconosciuto attenuanti in parte ma non nella massima estensione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 416 come applicabile anche a formazioni 'embrionali' se emerge una stabile ripartizione di compiti e una serialità funzionale al raggiungimento dei reati fine; la durata limitata non esclude la qualificazione associativa se il programma è indeterminato e le condotte sono ripetute.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha confermato un apprezzamento discrezionale della pena in ragione della gravità dell'offesa e del pericolo per la pubblica incolumità, ritenendo congrua la scelta del giudice di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Citato tra le norme valutate con riferimento alle circostanze attenuanti/recidiva: la Corte ha considerato la collaborazione e le ammissioni degli imputati ai fini delle attenuanti, ma ne ha limitato l'estensione per la gravità complessiva dei fatti.

  • art. 65 cod. pen.

    Rilevante nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha esercitato il proprio apprezzamento motivato ritenendo non pienamente concedibili le attenuanti nella massima estensione.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione ai vizi dedotti in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto le censure inidonee a superare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzata per delimitare i motivi di ricorso ammessi: la Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili anche per la mancata tempestiva e specifica confutazione della motivazione di merito, oltre che per la ripetizione di argomentazioni già trattate.

Massime di principio

  • La qualificazione come associazione per delinquere (art. 416 c.p.) può essere riconosciuta anche per organizzazioni 'rudimentali' o di corta durata quando vi sia una ripartizione di compiti e una serialità delle condotte funzionale al programma criminoso; la durata temporale non è elemento decisivo.
  • La reiterazione e la programmaticità delle condotte (es. sostituzioni seriali, accordi con pubblico ufficiale, modalità concordate) sono indicatori pregnanti di stabilità del vincolo associativo.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito gode di ampi margini discrezionali; l'appello per eccessiva gravità della pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito per essere tempestivo e ammissibile.
  • La confessione e la collaborazione possono giustificare il riconoscimento di attenuanti generiche, ma la loro estensione può essere limitata se la gravità complessiva del reato lo giustifica.
  • In sede di cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a ripetere argomentazioni già presentate in sede di gravame senza un serio e specifico confronto con la motivazione della corte territoriale.

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