Cassazione Penale, Sentenza n. 38773/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'applicazione della misura custodiale in relazione a reati connessi al narcotraffico (artt. 74 d.P.R. n. 309/1990; art. 61-bis c.p.; e reati fine artt. 73-80 d.P.R. cit.). I motivi principali erano: 1) violazione dell'art. 191 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per l'utilizzabilità delle chat acquisite all'estero ("SKY ECC"/EncroChat) mediante ordine europeo di indagine (O.E.I.), con dedotte violazioni del diritto di difesa e necessità di conoscere le modalità di acquisizione/decriptazione per valutarne la legittimità; 2) vizio di motivazione riguardo al riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità, perché il Tribunale non avrebbe dimostrato l'esistenza di un gruppo organizzato distinto e stabile operante in più Stati, limitandosi a provare contatti con referenti esteri.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore ha depositato, il 7 agosto 2024, una rinuncia all'impugnazione perché nel frattempo le questioni sollevate erano state risolte (la questione sull'utilizzabilità delle chat con O.E.I. era stata affrontata dalle Sezioni Unite, sentenza n. 23756 del 29/02/2024, e la questione sull'aggravante della transnazionalità era stata definita dal G.U.P., che ha escluso l'aggravante). La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p.; non è stata disposta condanna alle spese o somme a carico del ricorrente, essendo la carenza di interesse non a lui imputabile. Disposti gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 191 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in quanto attinente agli strumenti per ottenere informazioni sulle acquisizioni di atti e all'esame della regolarità del procedimento acquisitivo: la difesa sosteneva che l'accertamento delle modalità di acquisizione all'estero fosse necessario per valutare l'utilizzabilità delle prove. La Corte non ha deciso nel merito sul punto per effetto della rinuncia.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa in relazione al diritto ad un processo equo (diritto di difesa e contraddittorio) in caso di utilizzo di prove acquisite all'estero; la Corte non si è pronunciata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che dalla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non consegue automaticamente una condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, quando la mancanza d'interesse non sia a lui imputabile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Sezioni Unite, sentenza n. 23756 del 29/02/2024 (Giorgi e altri)
Giurisprudenza citata come risolutiva della questione sull'utilizzabilità delle chat acquisite con O.E.I.; la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite ha determinato, secondo il difensore, la perdita di interesse al proseguimento del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione determina, ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p., l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse se, nel frattempo, la questione è stata risolta o ha perso rilevanza.
- La sopravvenuta mancanza di interesse non comporta automaticamente conseguenze economiche (spese processuali o somme a favore della Cassa delle ammende) quando la perdita d'interesse non è imputabile al ricorrente.
- Sulle prove acquisite all'estero mediante ordine europeo di indagine (O.E.I.), la difesa può sollevare profili relativi alla legittimità delle modalità di acquisizione e al rispetto dei principi fondamentali (art. 6 CEDU e garanzie del contraddittorio); tuttavia, la valutazione della loro utilizzabilità può essere influenzata dall'orientamento delle Sezioni Unite e dalla concreta possibilità di ottenere informazioni sull'attività investigativa estera.
- Per il riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità occorre che emerga, con adeguata motivazione, l'esistenza di un gruppo organizzato operante in più Stati, con ruoli e stabilità tali da giustificare l'aggravante; semplici contatti o referenti esteri non sono automaticamente sufficienti.
- Se si teme l'impossibilità per la difesa di esaminare atti investigativi esteri, è opportuno chiedere specifici provvedimenti (es. attivazione di canali di cooperazione internazionale o richieste di chiarimenti all'autorità emittente) al fine di rendere verificabili le modalità acquisitive e tutelare il diritto di difesa.
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