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Sentenza

Sentenza n. 1115/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4177/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 27.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1474/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4177/2024, relativa all'accredito della Carta del Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 4177/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero l'11 ottobre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per due annualità scolastiche, per complessivi euro 1.000,00, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto il perdurante e ingiustificato inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza svolgere specifiche difese né fornire prova dell'esecuzione, anche parziale, del giudicato. Il ricorso è stato notificato e depositato il 18 novembre 2025, oltre il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e comunque entro il termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, rilevando la produzione della copia autentica della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, il rispetto delle condizioni di proponibilità e la tempestività dell'azione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero a un obbligo giudiziale chiaro e inequivocabile, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, accreditando alla ricorrente euro 1.000,00 oltre agli interessi previsti dal giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato, di una penalità pari agli interessi legali calcolati sulla sorte capitale di euro 1.000,00, fino all'adempimento effettivo e comunque entro il limite complessivo del 10% della sorte capitale. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle del giudice ordinario, quando impongono alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiede, ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza, il deposito della copia autentica del provvedimento da eseguire, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato quando necessario.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora, anche nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale, con limite massimo del 10%.

  • art. 21 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della funzione ausiliaria e sostitutiva del commissario ad acta nominato per assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua l'articolazione amministrativa presso la quale opera il Direttore generale nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga all'amministrazione un obbligo chiaro e inequivocabile di conformazione o di pagamento.
  • L'azione di ottemperanza è ricevibile quando il ricorso sia notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e comunque entro il termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
  • La mancata produzione, da parte dell'amministrazione costituita, di prova dell'esecuzione, anche parziale, di un giudicato contenente un obbligo determinato consente al giudice di ordinare l'adempimento entro un termine specifico e di predisporre contestualmente l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
  • La persistente e cosciente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato giustifica la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere stabilita nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale, decorrendo dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento spontaneo e fino all'effettivo pagamento, con il limite massimo fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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