Cassazione Penale, Sentenza n. 38925/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione del diritto alla motivazione (art.192 c.p.p., artt.13,25,111 Cost.) e travisamento delle risultanze medico-legali, con la censura che la Corte territoriale avrebbe presunto l'offesa in concreto nonostante la destinazione terapeutica documentata e il carattere domestico della coltivazione; 2) vizio per aver ritenuto che la coltivazione per uso terapeutico integri il pericolo di destinazione allo spaccio, nonostante l'assenza di altri indici sintomatici (nessun inserimento nel mercato); 3) omessa pronuncia della Corte d'appello sulla concedibilità del beneficio della non menzione previsto dall'art.175 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i primi due motivi e ha rigettato la censura principale: ha confermato la qualificazione della condotta come delitto ex art.73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ritenendo attendibili i fatti provati (29 piante mature, tende per coltivazione e per essiccazione, bilancino) e valutando che tali elementi escludono la coltivazione 'domestica' atipica. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non si è pronunciata sulla concessione del beneficio della non menzione (art.175 c.p.), per cui la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale omissione e rinviata per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 4
La coltivazione di piante da cui siano estraibili stupefacenti integra il reato anche se l'imputato dichiara destinazione all'uso personale; l'esclusione della tipicità opera solo se la coltivazione è effettivamente domestica, rudimentale e prevedibilmente produttiva in misura modestissima
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato con riferimento al dovere di motivazione della sentenza; il ricorrente lamentava travisamento delle prove medico-legali, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata rispetto ai fatti provati
codice di procedura penale, art. 606 (lett. b) ed e))
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme processuali); è stata la base formale dei motivi presentati dal ricorrente
codice di procedura penale, art. 581
Norma che disciplina l'impugnazione per la cassazione; utilizzata per precisare i capi di sentenza impugnati
codice penale, art. 175
Prevede la non menzione della condanna in casi previsti dalla legge; la Corte d'appello non si è pronunciata sulla sua applicabilità, omissione sulla quale la Cassazione ha annullato e rinviato
Costituzione, artt. 13, 25, 111
Richiamati in relazione ai diritti di libertà personale, al principio di legalità e al giusto processo (in particolare al diritto alla motivazione delle decisioni giudiziarie)
codice civile, art. 2727
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove per contestare la valutazione della Corte d'appello; la Cassazione non ha ritenuto fondate le doglianze sulla valutazione probatoria
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, 24/04/2008 n. 28605)
Principio secondo cui la coltivazione di piante stupefacenti è reato anche se rivendicata per uso personale, salvo le ipotesi in cui la condotta sia atipica per la prevedibile produttività modestissima
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, 19/12/2019 n. 12348)
Chiarisce i criteri di distinzione tra coltivazione penalmente rilevante e coltivazione atipica: devono concorrere fattori oggettivi (minima dimensione, carattere domestico, tecniche rudimentali, scarso numero di piante, assenza di indici di inserimento nel mercato, destinazione esclusiva all'uso personale) e la sola intenzione soggettiva non è sufficiente per escludere la tipicità
Massime di principio
- La coltivazione di piante da cui si ricavano sostanze stupefacenti è penalmente rilevante di regola anche se l'imputato dichiara uso terapeutico: l'intenzione soggettiva da sola non esclude il reato
- Per escludere la tipicità (coltivazione atipica per uso personale) occorre dimostrare, con elementi oggettivi e concomitanti, la minima prevedibile produttività: poche piante, tecniche rudimentali, svolgimento in forma domestica e assenza di strumenti/indici organizzativi o di inserimento nel mercato
- La presenza di elementi tecnici o organizzativi (tende illuminate/areate, sistemi di umidificazione, bilancino, locali per essiccazione) e un numero significativo di piante costituiscono indici seri di destinazione allo spaccio e giustificano la qualificazione come delitto ai sensi dell'art.73 d.P.R. 309/1990
- In sede di cassazione la valutazione del giudice di merito sulle prove è rispettata se motivata e coerente; la Suprema Corte interviene solo per vizi di motivazione o violazioni di diritto
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su richieste procedurali o benefici (es. non menzione ex art.175 c.p.), la decisione può essere annullata limitatamente a tale omissione e rinviata per nuovo esame
- In situazioni simili alla difesa spetta il compito di fornire elementi oggettivi che dimostrino la riconducibilità della coltivazione all'uso personale (documentazione medico-legale credibile, prova della modesta produttività, assenza di strumenti/indici di commercializzazione)
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