Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38925/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione del diritto alla motivazione (art.192 c.p.p., artt.13,25,111 Cost.) e travisamento delle risultanze medico-legali, con la censura che la Corte territoriale avrebbe presunto l'offesa in concreto nonostante la destinazione terapeutica documentata e il carattere domestico della coltivazione; 2) vizio per aver ritenuto che la coltivazione per uso terapeutico integri il pericolo di destinazione allo spaccio, nonostante l'assenza di altri indici sintomatici (nessun inserimento nel mercato); 3) omessa pronuncia della Corte d'appello sulla concedibilità del beneficio della non menzione previsto dall'art.175 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i primi due motivi e ha rigettato la censura principale: ha confermato la qualificazione della condotta come delitto ex art.73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ritenendo attendibili i fatti provati (29 piante mature, tende per coltivazione e per essiccazione, bilancino) e valutando che tali elementi escludono la coltivazione 'domestica' atipica. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non si è pronunciata sulla concessione del beneficio della non menzione (art.175 c.p.), per cui la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale omissione e rinviata per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 4

    La coltivazione di piante da cui siano estraibili stupefacenti integra il reato anche se l'imputato dichiara destinazione all'uso personale; l'esclusione della tipicità opera solo se la coltivazione è effettivamente domestica, rudimentale e prevedibilmente produttiva in misura modestissima

  • codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato con riferimento al dovere di motivazione della sentenza; il ricorrente lamentava travisamento delle prove medico-legali, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata rispetto ai fatti provati

  • codice di procedura penale, art. 606 (lett. b) ed e))

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme processuali); è stata la base formale dei motivi presentati dal ricorrente

  • codice di procedura penale, art. 581

    Norma che disciplina l'impugnazione per la cassazione; utilizzata per precisare i capi di sentenza impugnati

  • codice penale, art. 175

    Prevede la non menzione della condanna in casi previsti dalla legge; la Corte d'appello non si è pronunciata sulla sua applicabilità, omissione sulla quale la Cassazione ha annullato e rinviato

  • Costituzione, artt. 13, 25, 111

    Richiamati in relazione ai diritti di libertà personale, al principio di legalità e al giusto processo (in particolare al diritto alla motivazione delle decisioni giudiziarie)

  • codice civile, art. 2727

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove per contestare la valutazione della Corte d'appello; la Cassazione non ha ritenuto fondate le doglianze sulla valutazione probatoria

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, 24/04/2008 n. 28605)

    Principio secondo cui la coltivazione di piante stupefacenti è reato anche se rivendicata per uso personale, salvo le ipotesi in cui la condotta sia atipica per la prevedibile produttività modestissima

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, 19/12/2019 n. 12348)

    Chiarisce i criteri di distinzione tra coltivazione penalmente rilevante e coltivazione atipica: devono concorrere fattori oggettivi (minima dimensione, carattere domestico, tecniche rudimentali, scarso numero di piante, assenza di indici di inserimento nel mercato, destinazione esclusiva all'uso personale) e la sola intenzione soggettiva non è sufficiente per escludere la tipicità

Massime di principio

  • La coltivazione di piante da cui si ricavano sostanze stupefacenti è penalmente rilevante di regola anche se l'imputato dichiara uso terapeutico: l'intenzione soggettiva da sola non esclude il reato
  • Per escludere la tipicità (coltivazione atipica per uso personale) occorre dimostrare, con elementi oggettivi e concomitanti, la minima prevedibile produttività: poche piante, tecniche rudimentali, svolgimento in forma domestica e assenza di strumenti/indici organizzativi o di inserimento nel mercato
  • La presenza di elementi tecnici o organizzativi (tende illuminate/areate, sistemi di umidificazione, bilancino, locali per essiccazione) e un numero significativo di piante costituiscono indici seri di destinazione allo spaccio e giustificano la qualificazione come delitto ai sensi dell'art.73 d.P.R. 309/1990
  • In sede di cassazione la valutazione del giudice di merito sulle prove è rispettata se motivata e coerente; la Suprema Corte interviene solo per vizi di motivazione o violazioni di diritto
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su richieste procedurali o benefici (es. non menzione ex art.175 c.p.), la decisione può essere annullata limitatamente a tale omissione e rinviata per nuovo esame
  • In situazioni simili alla difesa spetta il compito di fornire elementi oggettivi che dimostrino la riconducibilità della coltivazione all'uso personale (documentazione medico-legale credibile, prova della modesta produttività, assenza di strumenti/indici di commercializzazione)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.