Cassazione Penale, Ordinanza n. 13236/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato soltanto la confisca del veicolo sequestrato, confermando per il resto la condanna per guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) erronea applicazione di legge e violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. per mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ritenendo insufficiente l'avviso orale; 2) violazione di legge per omessa revisione dell'etilometro, asseritamente imposta da una previsione normativa; 3) violazione di legge per la conferma della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un anno; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e per mancata conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi relativi al mancato avvertimento, alla revisione dell'etilometro e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. si risolvevano nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e già respinte con motivazione congrua e logica dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto critico con essa, sicché erano non deducibili in sede di legittimità. La censura sulla sospensione della patente è stata ritenuta manifestamente infondata perché la misura è discrezionalmente applicata dal giudice di merito entro i limiti di legge previsti dall'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Integra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza oggetto di condanna e consente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente entro i limiti stabiliti dalla legge.
art. 114 disp. att. c.p.p.
È invocato dal ricorrente in relazione all'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; la Corte non accoglie la censura perché non confrontata con la motivazione di merito.
art. 131-bis c.p.
È richiamato quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene inammissibile la doglianza poiché meramente reiterativa di questioni già decise in appello.
art. 581 c.p.p.
È richiamato come norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
È richiamato come norma che sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione priva dei requisiti di specificità e confronto con la decisione impugnata.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- La mancata critica argomentata alla motivazione del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità del ricorso, perché viene meno la funzione propria dell'impugnazione di contestare in modo specifico la decisione.
- La censura relativa a una sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge è manifestamente infondata quando la misura sia stata applicata dal giudice di merito entro i limiti normativi e secondo valutazione discrezionale consentita dalla disciplina di riferimento.
- Le doglianze in tema di avvertimenti difensivi, verifiche strumentali e causa di non punibilità non possono essere accolte in cassazione se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza di merito e si limitano a reiterare contestazioni già esaminate e respinte.
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