Sentenza n. 3085/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5304/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle complessivamente euro 2.500,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ed era stata notificata all'Amministrazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L'Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non modifica né costituisce il diritto di credito, la cui misura discende dal titolo e dalla legge; pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da esercitare su istanza della creditrice entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo effettivamente dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato esaminato quale domanda di esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici possono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, unitamente all'art. 93 c.p.c., la disciplina della condanna alle spese e della relativa distrazione nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione al titolo, quando il giudicato sia provato, notificato e non adempiuto, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'entità del dovuto deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore vincolino definitivamente l'amministrazione quanto a capitale e interessi.
- In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia, attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti contabili necessari.
- Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici cui istituzionalmente competono funzioni di gestione della spesa può svolgere l'incarico senza compenso aggiuntivo, quando l'attività commissariale rientri nei suoi compiti istituzionali.
- L'esecuzione del giudicato comprende, oltre alle somme principali riconosciute dal titolo, gli accessori di legge e le spese ulteriori che trovino titolo nel provvedimento giudiziale, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, nei limiti stabiliti dalla legge.
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