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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02589/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Una società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una serie di cartelle di pagamento della cui esistenza era venuta a conoscenza solo mediante estratto di ruolo richiesto e ottenuto in data 13 dicembre 2018. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con riferimento ad alcune cartelle ritenute notificate oltre cinque anni prima del rilascio dell’estratto. In appello, la CTR aveva rigettato il gravame, ritenendo inidoneo il disconoscimento della conformità all’originale delle copie della documentazione prodotta dall’ente riscossore, in mancanza di specifiche difformità. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 23 ss. d.lgs. n. 82/2005, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inammissibile il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della documentazione prodotta in appello per provare la notifica delle cartelle.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo il sopravvenuto art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha inserito nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, stabilendo che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo o la cartella asseritamente invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo in presenza di specifici e tassativi pregiudizi, da dimostrare da parte del debitore. Richiamando Cass. SS.UU. n. 26283/2022, la Corte ha affermato che la nuova disciplina si applica ai processi pendenti e che l’interesse ad agire può essere allegato anche in cassazione, ma nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato alcuno degli interessi tipizzati dalla norma. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché l’agente della riscossione si era costituito solo per l’eventuale udienza di discussione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata, in tema di riproduzioni meccaniche e loro efficacia probatoria.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata, in tema di copie fotografiche o fotostatiche e disconoscimento della conformità all'originale.

  • art. 23 ss. d.lgs. n. 82/2005

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla validità/prova dei documenti informatici e delle copie informatiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Norma sopravvenuta che ha introdotto la limitazione all'impugnabilità dell'estratto di ruolo e dei ruoli/cartelle non notificate o invalidamente notificate.

  • l. n. 215/2021

    Legge di conversione che ha introdotto nell'ordinamento la modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Come novellato, contiene il comma 4-bis sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sui casi tassativi di impugnazione diretta del ruolo/cartella.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato come uno dei casi tassativi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato quale riferimento ai soggetti pubblici rilevanti per le verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come disposizione collegata al pregiudizio derivante dalle verifiche sui pagamenti della pubblica amministrazione.

  • art. 3 Cost.

    Citato in relazione alle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 24 Cost.

    Citato in relazione alle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 101 Cost.

    Citato in relazione alle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 104 Cost.

    Citato in relazione alle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 113 Cost.

    Citato in relazione alle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 117 Cost.

    Citato con riferimento alla conformità della norma al diritto convenzionale e unionale, questioni reputate manifestamente infondate.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel vaglio di costituzionalità/compatibilità convenzionale della nuova disciplina, ritenuto non violato.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel vaglio di costituzionalità/compatibilità convenzionale della nuova disciplina, ritenuto non violato.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato come base per il deposito in cassazione di documenti rilevanti ai fini della persistenza dell'interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi manca l'interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata.
  • In cassazione l'interesse ad agire può essere allegato anche mediante documenti depositati ex art. 372 c.p.c. o sino all'adunanza camerale, ma il ricorrente deve comunque indicare e provare uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma.
  • Il mero disconoscimento della conformità all'originale di copie prodotte in giudizio non assume rilievo decisivo se il ricorso è comunque privo dell'allegazione del presupposto sostanziale richiesto per l'azione.
  • Quando il ricorrente non dimostra di rientrare nelle ipotesi normative che consentono l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella, il motivo di ricorso resta privo di interesse e viene dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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