Cassazione Penale, Sentenza n. 31536/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello in relazione a: 1) presunta violazione degli artt. 69, comma 3, e 629 c.p. (sostiene che, posto il giudizio di equivalenza fra circostanze, la pena base avrebbe dovuto essere quella del comma 1 dell'art. 629 e non del comma 2); 2) mancata adeguata motivazione sugli aumenti applicati per la continuazione e sulla determinazione della pena complessiva, soprattutto dopo l'espunzione della recidiva che aveva inciso sul precedente computo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata soltanto la censura relativa alla carenza motivazionale sugli aumenti per la continuazione: ha annullato la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conseguente alla continuazione e ha rinviato per nuovo giudizio su tale punto. È stata invece dichiarata inammissibile la doglianza sulla scelta della pena base (argomento coperto dal giudicato progressivo formatosi in precedenza). In sostanza il ricorso è parzialmente accolto: la sentenza è confermata nei suoi aspetti sostanziali eccetto che per la motivazione relativa agli aumenti da continuazione, su cui la Corte territoriale dovrà integrare le motivazioni e riesaminare il calcolo.
Norme richiamate
art. 69 cod. pen. (commi rilevanti)
Regolamenta la comparazione delle circostanze e l'eventuale prevalenza delle attenuanti o aggravanti; nel caso la Corte ha richiamato il principio per affermare che il giudizio di equivalenza, una volta confermato, vincola la determinazione della cornice edittale salvo che il giudice del rinvio non modifichi espressamente tale valutazione.
art. 629 cod. pen. (comma 1 e comma 2)
Il ricorrente sosteneva che, posto il giudizio di equivalenza, la pena base dovesse essere quella prevista dal comma 1 (ipotesi semplice) e non dal comma 2 (ipotesi aggravata). La Corte osserva che, sebbene in diritto tale argomentazione possa essere corretta, il punto era ormai coperto dal giudicato progressivo formatosi in sede di precedente annullamento e non poteva essere riesaminato nel giudizio di rinvio salvo che la Corte territoriale non mutasse il giudizio di equivalenza.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma che configura un'aggravante specifica utilizzata dal giudice per aumentare la pena; la Corte ha rilevato che tale aggravante è stata applicata ma che l'ulteriore maggiorazione per continuazione non è stata adeguatamente motivata.
art. 81 cod. pen.
Disciplina l'aumento di pena per continuazione. La Corte ha richiamato che l'ultimo comma dell'art. 81 poteva giustificare una soglia minima di aumento quando era presente la recidiva; dopo l'espunzione della recidiva tale soglia viene meno e il giudice del rinvio aveva quindi un onere motivazionale rafforzato nel determinare gli aumenti.
Sentenza Sezioni Unite n. 47127/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza di legittimità che impone al giudice, nel calcolo della pena complessiva per reati in continuazione, di motivare distintamente l'aumento rispetto a ciascun reato satellite in relazione alla loro entità, per consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione e prevenire cumuli occulti. La Corte ha richiamato questo principio per valutare l'inadeguata motivazione operata dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- Se in sede di comparazione delle circostanze il giudice ha pronunciato un giudizio di equivalenza, tale valutazione vincola la determinazione della pena base salvo che il giudice chiamato a riesaminare la causa mutamente motivi tale equivalenza; altrimenti la questione è coperta dal giudicato progressivo e non può essere riaperta nel rinvio.
- Quando la recidiva viene espunta in sede di rinvio, il giudice non può limitarsi a replicare automaticamente gli aumenti precedentemente applicati: venuta meno la soglia di aumento collegata alla recidiva, l'onere motivazionale su ogni maggiorazione per continuazione diventa più stringente.
- In presenza di reati in continuazione il giudice deve motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite (o quantomeno spiegare la misura complessiva motivando l'incidenza dei singoli fatti), in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, per permettere il controllo della proporzione e prevenire cumuli surrettizi di pena.
- Le doglianze che vertono su punti già definiti dal giudicato progressivo (formato in precedenti decisioni rescindenti o di rinvio) possono essere dichiarate inammissibili: per farle nuovamente valere occorre che il devoluto dalla precedente sentenza abbia effettivamente compreso la questione.
- In caso di annullamento parziale per carenza motivazionale il rimedio consisterà nel rinvio al giudice del merito con indicazione di colmare i vuoti argomentativi specifici; non sempre ciò comporta una modifica integrale della pena, ma impone una nuova e adeguata motivazione sugli aspetti ritenuti carenti.
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