Cassazione Civile, Ordinanza n. 03517/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. relativa a un immobile commerciale sito in Milano, di cui la ricorrente era subconduttrice in forza di sublocazione ricevuta da una società conduttrice. Dopo l’immissione dell’intimante nel possesso dell’immobile, la subconduttrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi e opposizione di terzo, contestando: la mancata notificazione degli atti prodromici all’esecuzione nei suoi confronti; la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto; la ritualità della procura alle liti del difensore avversario; l’asserita sospensione dell’esecuzione per effetto di una domanda di concordato preventivo; l’erronea individuazione del luogo di esecuzione del rilascio; e la qualificazione dell’opposizione. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo, improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi e comunque tardiva quest’ultima. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione. In Cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi, riproponendo sostanzialmente le censure su notifiche, legittimazione del detentore, procura, effetti del concordato preventivo, individuazione del bene e qualificazione dell’opposizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le statuizioni del Tribunale non impugnate e divenute definitive erano già dirimenti, rendendo inammissibili tutte le censure; ha inoltre osservato che, comunque, i motivi erano infondati, perché il rilascio può essere richiesto anche nei confronti del detentore/subconduttore, la mancata notifica alla subconduttrice era irrilevante, la procura era valida, il concordato riguardava altra società e non la ricorrente, e l’immobile era stato correttamente individuato dai dati catastali e dagli atti del procedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi per effetto del passaggio in giudicato delle statuizioni del Tribunale non impugnate idonee a definire la controversia, e comunque infondati gli ulteriori profili dedotti. In particolare, ha confermato che il rilascio poteva essere eseguito anche nei confronti del subconduttore detentore, che le censure sulla notifica e sulla qualificazione dell’opposizione non erano devolvibili nei termini prospettati, che la procura della parte resistente era rituale, che la domanda di concordato era stata presentata da un soggetto diverso dalla ricorrente e quindi non paralizzava l’esecuzione nei suoi confronti, e che il luogo di rilascio era correttamente determinato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 665 c.p.c.
l'ordinanza provvisoria di rilascio è richiamata come titolo non impugnabile nei termini dell'opposizione di terzo prospettata
art. 404 c.p.c.
l'opposizione di terzo è stata dichiarata inammissibile rispetto all'ordinanza provvisoria di rilascio
art. 617 c.p.c.
l'opposizione agli atti esecutivi è soggetta a termine perentorio di venti giorni
art. 618 c.p.c.
i capi della sentenza del tribunale relativi a questioni formali di opposizione agli atti esecutivi non erano devolvibili in appello, essendo impugnabili solo con ricorso straordinario per cassazione insieme all'art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare la limitazione dei mezzi di impugnazione sui capi di natura formale
art. 479 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla notifica del titolo esecutivo, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate
art. 605 c.p.c.
richiamato in tema di esecuzione per rilascio e di individuazione del soggetto passivo dell'esecuzione
art. 608 c.p.c.
richiamato in tema di esecuzione per rilascio e accesso dell'ufficiale giudiziario
art. 115 c.p.c.
dedotto dalla ricorrente, ma non idoneo a sovvertire l'esito per le preclusioni processuali rilevate
art. 139 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per la disciplina della notificazione, ma la censura è stata disattesa
art. 77 c.p.c.
richiamato in relazione alla procura alle liti e alla legittimazione processuale
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, senza che ne derivasse una lesione concreta rilevante
art. 1708 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la procura, ma la Corte ha ritenuto valida la procura notarile
art. 161 l. fall.
ritenuto inapplicabile perché la domanda di concordato era stata proposta da un soggetto diverso dalla ricorrente
art. 168 l. fall.
richiamato in collegamento alla sospensione delle azioni esecutive nel concordato, ma non applicabile alla posizione della ricorrente
art. 555 c.p.c.
richiamato solo per il tentativo di analogia sulla determinazione del luogo di esecuzione, giudicata non decisiva
art. 615 c.p.c.
richiamato nella censura sulla qualificazione dell'opposizione all'esecuzione
art. 83 c.p.c.
la specialità della procura non richiede contestualità con la redazione dell'atto, ma congiunzione materiale o informatica e anteriorità rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato
art. 365 c.p.c.
richiamato con l'art. 83 c.p.c. per il requisito di specialità della procura al ricorso per cassazione
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
la reiezione del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di esecuzione per rilascio, il detentore qualificato del bene, quale subconduttore che derivi il proprio titolo dal conduttore, può essere destinatario dell'azione esecutiva anche se non sia stato notificatario in proprio di tutti gli atti prodromici, quando non dimostri un autonomo titolo di godimento anteriore e indipendente.
- Le censure che investono capi della decisione di primo grado non specificamente impugnati e divenuti definitivi non possono essere utilmente riproposte in appello o in cassazione se quei capi sono decisivi e assorbenti.
- L'opposizione di terzo e l'opposizione agli atti esecutivi sono soggette ai rispettivi limiti di impugnazione e di termine: la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e l'inammissibilità dell'opposizione di terzo contro un'ordinanza provvisoria di rilascio impediscono la riapertura del merito nelle fasi successive.
- La validità della procura speciale per il ricorso per cassazione richiede il rispetto del requisito di specialità e della collocazione temporale rispetto al provvedimento impugnato, ma non la contestualità materiale con la redazione dell'atto cui accede.
- La sospensione delle azioni esecutive connessa a procedure concorsuali può essere fatta valere solo dal soggetto che sia effettivamente debitore e istante della procedura; non si estende automaticamente a terzi che non abbiano presentato la domanda di concordato.
- La corretta individuazione del bene oggetto di rilascio può essere desunta dall'insieme coerente degli atti del procedimento e dai dati catastali, quando essi consentano di identificare univocamente l'immobile.
- Se una questione attiene a un vizio formale dell'opposizione agli atti esecutivi e il giudice di merito la decide con statuizione autonoma, il relativo capo è impugnabile secondo le regole proprie e non può essere surrettiziamente riesaminato attraverso altri mezzi di impugnazione.
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