Sentenza del 20/02/2019 n. 1024 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF- PLUSVALENZA DERIVANTE DA CESSIONE DI TERRENO AGRICOLO- NON ASSOGGETTABILE A TASSAZIONE EX ART. 81 PRIMO COMMA D.P.R N.917/1986
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la plusvalenza derivante dalla vendita del terreno non fosse tassabile ai sensi dell'articolo 81, primo comma, del D.P.R. n. 917/1986, poiché il terreno era destinato dagli strumenti urbanistici all'agricoltura e non all'edificazione. La limitata possibilità di costruire eventuali manufatti sul fondo è stata considerata meramente strumentale alla conduzione agricola e non idonea a trasformare il terreno in area edificabile.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta: la plusvalenza derivante dalla cessione del terreno agricolo non è stata ritenuta assoggettabile a IRPEF ai sensi dell'articolo 81, primo comma, del D.P.R. n. 917/1986. Ai fini fiscali rileva la destinazione urbanistica effettiva del terreno, che, se agricola, esclude la qualificazione come terreno destinato all'utilizzazione edificatoria. Le possibilità edificatorie limitate e funzionali all'attività agricola non modificano tale conclusione.
Norme richiamate
Articolo 81, primo comma, D.P.R. n. 917/1986
La disposizione non comprende, ai fini della tassazione della plusvalenza, i terreni destinati dagli strumenti urbanistici all'agricoltura, poiché non sono destinati all'utilizzazione edificatoria. Le eventuali possibilità di edificazione funzionali alla conduzione del fondo non modificano la destinazione agricola.
Massime di principio
- La plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno agricolo non è automaticamente imponibile come plusvalenza da terreno edificabile: occorre verificare la destinazione urbanistica risultante dagli strumenti urbanistici applicabili.
- La destinazione agricola prevale quando le eventuali facoltà edificatorie sono limitate e strettamente strumentali alla conduzione del fondo, senza costituire una autonoma destinazione edificatoria.
- Per valutare la tassabilità della plusvalenza è necessario distinguere tra edificabilità effettiva del terreno e mera possibilità di realizzare strutture funzionali all'attività agricola.
- La qualificazione fiscale del terreno deve basarsi sulla sua destinazione urbanistica al momento rilevante, non soltanto sul fatto materiale che vi sia una qualche possibilità di costruire.
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