Sentenza n. 3158/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento: - del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107, laddove risulta recepito l’erroneo punteggio pari a n. 8,25 pt. in luogo dei n. 10,25 pt. effettivamente spettanti in relazione ai titoli dichiarati; - del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria de qua, laddove si conferma l’erroneo punteggio assegnato alla ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato come documento informatico, recante rigetto ai plurimi reclami presentati dalla ricorrente avverso la mancata valutazione del Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disabilità sensoriali” (conseguito presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa nell’a.s. 2013/2014) e del Master di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” (conseguito presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa nell’a.s. 2011/2012); D) della nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II Dirigenti scolastici, prot. n. 118636 del 31.07.2024, recante comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli dichiarati, laddove risulta assegnato alla ricorrente l’erroneo punteggio pari a n. 8,25 pt. in luogo dei n. 10,25 pt. effettivamente spettanti; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva nazionale e successiva rettifica della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici, nella parte in cui non sono stati attribuiti due punti per due Master di primo livello
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura prevista dal D.M. n. 107/2023 dichiarando, tra gli altri titoli, due Master di primo livello conseguiti presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa: uno in didattica e psicopedagogia per gli alunni con disabilità sensoriali e uno in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell'apprendimento. Nella compilazione telematica della domanda aveva indicato entrambi i titoli nella casella A.7, relativa ai Master pertinenti al profilo professionale del dirigente pubblico o alle Scienze dell'educazione, anziché distribuirli tra le caselle A.7 e A.8, quest'ultima concernente titoli di pari livello ma aspecifici. L'Amministrazione aveva valutato gli altri titoli, ma non aveva attribuito alcun punteggio ai due Master, assegnando complessivamente 8,25 punti invece dei 10,25 ritenuti spettanti dalla ricorrente. Con un unico motivo ha dedotto l'illegittima omessa valutazione dei titoli, sostenendo che l'Amministrazione disponeva di tutte le informazioni necessarie per correggere l'errore materiale commesso nella compilazione del format e procedere alla corretta qualificazione dei Master, senza integrazione postuma della domanda.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha distinto il soccorso istruttorio, utilizzabile per regolarizzare o integrare documentazione carente o irregolare, dai casi in cui il privato abbia commesso un errore nella domanda. Nelle procedure comparative e di massa il soccorso istruttorio è fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, che sopporta le conseguenze degli errori nella presentazione della documentazione. Esso può essere attivato quando il candidato abbia diligentemente allegato i titoli e dalla documentazione residuino margini di incertezza facilmente superabili, secondo i principi di buona fede e correttezza. Nel caso concreto, tuttavia, l'errore non era riconoscibile: entrambe le caselle A.7 e A.8 riguardavano Master annuali di primo o secondo livello da 1.500 ore e 60 CFU, distinguendosi per la pertinenza del titolo al profilo dirigenziale; la riclassificazione dei titoli avrebbe quindi richiesto alla Commissione di sostituire alla dichiarazione della candidata una diversa qualificazione, non desumibile con immediatezza. Il riconoscimento del soccorso avrebbe comportato una riqualificazione postuma del titolo e una violazione della par condicio, oltre a incidere sulla speditezza della procedura. Il Collegio ha pertanto ritenuto legittima la valutazione dei titoli effettuata sulla base delle categorie indicate dalla candidata. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La disposizione è individuata quale fondamento del soccorso istruttorio, finalizzato a regolarizzare o integrare documentazione carente o irregolare, nel rispetto della buona fede e dell'affidamento.
D.M. n. 107/2023
La tabella allegata disciplina la valutazione dei titoli nella procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici e distingue le categorie A.7 e A.8 dei Master.
D.M. n. 138/2017
La tabella allegata, utilizzata nella procedura, individua la casella A.7 per Master inerenti al profilo professionale del dirigente pubblico o alle Scienze dell'educazione e la casella A.8 per formazione di pari livello accademico ma aspecifica.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali comparative e di massa il principio di autoresponsabilità impone al candidato di dichiarare preventivamente, espressamente e puntualmente i titoli posseduti nelle corrette categorie previste dalla lex specialis; gli errori di compilazione non comportano di regola un obbligo dell'amministrazione di riformulare o riclassificare autonomamente la domanda.
- Il soccorso istruttorio è distinto dalla correzione di un errore commesso dal privato nell'istanza: può essere attivato quando la documentazione sia carente o irregolare oppure quando, a fronte di titoli diligentemente allegati, residuino margini di incertezza facilmente superabili, ma non quando occorra sostituire la qualificazione dichiarata dal candidato con una diversa qualificazione sostanziale.
- L'errore nella domanda è emendabile d'ufficio soltanto se riconoscibile secondo criteri di immediatezza e oggettiva evidenza; non è riconoscibile quando la sua correzione richieda una scelta valutativa dell'amministrazione tra categorie alternative previste dal bando.
- Nelle procedure concorsuali il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per una riqualificazione postuma dei titoli o per consentire al candidato di modificare il contenuto sostanziale della dichiarazione, poiché ciò altererebbe la par condicio e comprometterebbe efficacia e speditezza della procedura.
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