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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34920/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 30 settembre 2025. Il testo non riporta il dettaglio delle singole censure, ma riferisce che il ricorso riproponeva profili già esaminati e respinti dai giudici di merito. La doglianza riguardava, in particolare, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.; il ricorrente contestava la valutazione della gravità dei fatti, che i giudici di merito avevano apprezzato complessivamente rispetto a tutte le fattispecie contestate, comprese le condotte di resistenza, e non limitatamente alle lesioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure replicavano questioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche. Ha ritenuto quindi non censurabile la valutazione di non applicabilità dell’art. 131-bis c.p., fondata sulla gravità complessiva dei fatti relativi a tutte le fattispecie contestate, incluse le condotte di resistenza. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriori importi o statuizioni accessorie.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    nel ritenere non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp per la gravità dei fatti a giudizio, complessivamente riferita a tutte le fattispecie in contestazione (e dunque anche alle condotte di resistenza) e non alle sole lesioni

    La valutazione della particolare tenuità è stata esclusa considerando la gravità complessiva dei fatti relativi a tutte le fattispecie contestate, comprese le condotte di resistenza, e non soltanto le lesioni.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.

Massime di principio

  • La valutazione circa l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità può fondarsi sulla gravità complessiva dei fatti relativi a tutte le fattispecie contestate, senza essere circoscritta a una sola di esse.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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