Sentenza n. 1899/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 20 marzo 2025 di accesso integrale agli atti, comprese fotografie e riprese video, del procedimento disciplinare concluso con sospensione dal servizio e dallo stipendio per 30 giorni e retrocessione al parametro 140
Esito
Favorevole al resistente (società in house)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e del proprio diritto a ottenere copia integrale del fascicolo disciplinare, per predisporre la difesa tecnica in vista dell’impugnazione della sanzione. Dopo un’istanza del 5 febbraio 2025 e un sollecito del 10 febbraio, ai quali la società avrebbe trasmesso soltanto atti già in suo possesso, il 20 marzo 2025 ha richiesto specificamente anche fotografie e riprese video poste a fondamento della contestazione. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività del ricorso e la mancata notifica a IVS Italia S.p.A., proprietaria del distributore; nel merito ha sostenuto che la pretesa fosse infondata perché il dipendente aveva ammesso i fatti e perché la gestione del rapporto è privatistica. Il TAR ha deciso l’inammissibilità in base alla natura privatistica degli atti disciplinari, senza esaminare le ulteriori eccezioni né la pretesa ostensiva nel merito.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il diritto di accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 può riguardare anche documenti detenuti da soggetti privati, ma soltanto quando attengano ad attività di pubblico interesse. Per i gestori privati di servizi pubblici tale assoggettamento non si estende indiscriminatamente a ogni attività: nel rapporto di lavoro privatistico l’accesso dei dipendenti è circoscritto, secondo il principio richiamato dall’Adunanza plenaria, alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera e agli atti di auto-organizzazione degli uffici che incidano direttamente sulla disciplina pubblicistica del rapporto. Gli atti del procedimento disciplinare e la sanzione conservativa appartengono invece alla gestione privatistica e paritetica del rapporto di lavoro; pertanto, il fascicolo richiesto non riguarda attività di pubblico interesse ostensibile ai sensi della disciplina dell’accesso amministrativo. Il TAR non ha statuito autonomamente sulle eccezioni di giurisdizione, tardività e mancata notifica al controinteressato. Spese a carico del ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina legale del diritto di accesso considera la possibilità che il destinatario dell’istanza sia un soggetto di diritto privato, soggetto a una disciplina sostanziale privatistica, ma richiede in questo caso che i documenti siano concernenti attività di pubblico interesse, o formati nello svolgimento di questa attività.
I soggetti privati possono essere destinatari di istanze di accesso, ma solo per documenti concernenti attività di pubblico interesse o formati nello svolgimento di essa; gli atti del rapporto di lavoro privatistico non sono accessibili in base a tale disciplina per il solo fatto che il datore gestisca un servizio pubblico.
art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990
La questione è stata puntualmente chiarita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 13 aprile 2016, n. 13), la quale ha affermato che l’assoggettamento dei soggetti di diritto privato che gestiscono un pubblico servizio alle regole sulla trasparenza e sull’accesso ai documenti amministrativi (ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e, della L. n. 241/1990) non si estende in modo indiscriminato all’intero spettro dell’attività posta in essere dall’ente, incontrando un limite strutturale e insuperabile laddove l’istanza si collochi all’interno di un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica.
I gestori privati di un pubblico servizio sono soggetti alla disciplina dell’accesso soltanto per l’attività di pubblico interesse; l’accesso non si estende indiscriminatamente agli atti inerenti al rapporto di lavoro subordinato privatistico.
Massime di principio
- Le società private che gestiscono un pubblico servizio sono assoggettate alla disciplina dell’accesso documentale soltanto per i documenti relativi allo svolgimento dell’attività di pubblico interesse, non per l’intero complesso della loro attività.
- Nel rapporto di lavoro subordinato privatistico con un gestore privato di pubblico servizio, gli atti relativi al procedimento disciplinare e alle sanzioni conservative rientrano nella gestione privatistica del rapporto e non sono ostensibili mediante l’accesso amministrativo. L’accesso del dipendente è invece circoscritto agli atti relativi alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera e all’auto-organizzazione degli uffici quando incidano direttamente sulla disciplina di rilevanza pubblicistica del rapporto.
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