Sentenza del 13/11/2018 n. 29097 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2008, contestando, tra l'altro, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'autorità competente per l'autotutela, la carenza di motivazione, l'asserita soppressione della disciplina applicata e l'irregolarità della notificazione. In Cassazione ha inoltre dedotto che i giudici di merito non avevano esaminato lo specifico motivo relativo alla propria carenza di legittimazione passiva, poiché gli avvisi sembravano riferirsi a una società diversa, individuata dalla ragione sociale riportata sui cartelloni pubblicitari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla questione della possibile diversità tra la società destinataria degli avvisi e quella indicata negli atti o risultante dalla pubblicità. Tale omissione ha integrato violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte ha invece rigettato il quarto motivo: per gli avvisi di accertamento non è prevista, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento né dell'autorità competente per l'autotutela. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà esaminare la questione omessa e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi ritualmente proposti. L'omessa decisione su una specifica censura integra un vizio della sentenza e comporta la cassazione con rinvio.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. L'assenza di qualsiasi motivazione su una questione decisiva può determinare la nullità della sentenza.
Art. 327 c.p.c.
Nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché soggetto, ratione temporis, al termine lungo di un anno per l'impugnazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'autorità presso cui promuovere l'autotutela, negli avvisi di accertamento, non comporta di per sé la nullità dell'atto, in assenza di una specifica previsione legislativa.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008
La previsione della nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento riguarda le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008, non gli avvisi di accertamento oggetto della controversia.
Art. 85 c.p.c.
In virtù del principio di perpetuatio dell'ufficio del difensore, la rinuncia al mandato comunicata dopo la fissazione dell'udienza non produce effetti tali da interrompere o paralizzare il giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando il giudice omette completamente di esaminare un motivo di ricorso potenzialmente decisivo, la sentenza è viziata per omessa pronuncia e può essere cassata con rinvio.
- La corretta identificazione del soggetto obbligato è una questione preliminare e decisiva: se l'atto impositivo è indirizzato a una società diversa da quella effettivamente responsabile, il contribuente può contestare la propria legittimazione passiva.
- Non ogni irregolarità formale dell'atto tributario determina automaticamente la nullità; occorre verificare se la legge preveda espressamente tale sanzione oppure se l'irregolarità incida concretamente sul diritto di difesa.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'avviso di accertamento, diversamente da quanto previsto per determinate cartelle di pagamento, non comporta normalmente la nullità dell'atto.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente una vittoria definitiva: elimina la decisione viziata e demanda al giudice di rinvio l'esame della questione non trattata e la nuova decisione nel merito.
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