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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6525/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità doganale)

La controversia

La società aveva importato carne bovina congelata negli anni 2003-2004 avvalendosi di certificati AGRIM e del trattamento daziario agevolato previsto per le importazioni contingentate. A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle dogane, con avviso di rettifica n. 11869/2006 notificato il 12 maggio 2006, recuperò i maggiori diritti doganali, ritenendo che la società fosse collegata a un’altra impresa e a un gruppo di società riconducibili alla stessa famiglia, in violazione delle condizioni previste dai regolamenti comunitari per l’accesso alle agevolazioni. Con separato atto n. 11871/2006 furono contestate le sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Alessandria, riuniti i ricorsi, respinse quello contro la rettifica e accolse quello contro le sanzioni. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 85/10/11 depositata il 16 dicembre 2011, respinse l’appello della società. In Cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione del diritto al contraddittorio doganale nella fase amministrativa, per mancata concessione di un termine utile prima dell’avviso; 2)-4) vizi motivazionali, contestando l’accertamento dei legami societari e la valutazione del verbale della Guardia di Finanza, della sentenza di non luogo a procedere del GUP di Piacenza del 24 giugno 2009, della perizia tecnico-contabile e della nota del Ministero delle attività produttive del 5 dicembre 2005, nonché la rilevanza della mancata partecipazione dell’altra società al sub-contingente II; 5) omessa pronuncia sulla dedotta insussistenza dei presupposti per la revisione doganale; 6) violazione dei regolamenti comunitari, assumendo che il recupero dei benefici richiedesse la previa revoca dei riconoscimenti AGRIM da parte del Ministero delle attività produttive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione del contraddittorio amministrativo era stata dedotta per la prima volta in Cassazione e non riguardava una questione rilevabile d’ufficio; la Corte ha inoltre rilevato che, trattandosi di fatti per i quali era stato avviato un procedimento penale per contrabbando, le garanzie difensive erano assicurate dalle norme processuali penali. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove riservata al giudice di merito e non indicavano fatti o documenti decisivi in termini idonei a sovvertire l’accertamento; la sentenza penale non produce automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario e la ricorrente non aveva specificato i fatti materiali penalmente accertati rilevanti per la controversia. I motivi quinto e sesto sono stati rigettati. La CTR aveva implicitamente ed espressamente deciso sulla possibilità di procedere alla revisione, e l’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 374/1990 consente il recupero quando, a seguito della revisione, risulti che i diritti non sono stati contabilizzati per l’importo legalmente dovuto. Il recupero non richiedeva la previa revoca ministeriale dei titoli AGRIM: in assenza di una norma derogatoria, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei dazi spettavano all’autorità doganale. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 374/1990

    Tale pronuncia è, peraltro, conforme alla onnicomprensiva formulazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5, (sostanzialmente riprodotta nell’art. 78 C.D.C., par. 3, “quando dalla revisione.., risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti od incompleti…”) che si estende a qualsiasi ipotesi di mancata od inesatta contabilizzazione dei diritti doganali, dovendo ritenersi in essa unificate tutte le ipotesi attinenti sia agli “errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe” che a quelle concernenti “l’erroneo od inesatto accertamento della qualità, della quantità, del valore o della origine della merce”

    La revisione doganale prevista dalla norma comprende ogni ipotesi di mancata o inesatta contabilizzazione dei diritti, incluse quelle derivanti da errori di calcolo, applicazione delle tariffe o accertamento delle caratteristiche della merce.

  • art. 78, par. 3, Reg. (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    Tale pronuncia è, peraltro, conforme alla onnicomprensiva formulazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5, (sostanzialmente riprodotta nell’art. 78 C.D.C., par. 3, “quando dalla revisione.., risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti od incompleti…”) che si estende a qualsiasi ipotesi di mancata od inesatta contabilizzazione dei diritti doganali

    La revisione può condurre al recupero quando le disposizioni sul regime doganale siano state applicate sulla base di elementi inesatti o incompleti.

  • art. 220, par. 1, Reg. (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    conclusione che trova dirimente conferma nella disposizione dell’art. 220 C.D.C., par. 1, secondo cui si procede al recupero del dazio risultante da una obbligazione doganale tutte le volte che il relativo importo “non sia stato contabilizzato (…) o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto”, indipendentemente quindi se ciò sia o meno dipeso da un errore od una inesattezza della Amministrazione doganale inerente al calcolo ovvero inerente alla individuazione e classificazione della merce.

    Il dazio deve essere recuperato quando non è stato contabilizzato, o è stato contabilizzato in misura inferiore a quella legalmente dovuta, senza che rilevi se la causa sia un errore di calcolo o un’inesatta individuazione o classificazione della merce.

  • art. 10 Reg. CE n. 954/2002

    lim itandosi le norme dei regolamenti comunitari a disporre che “il riconoscimento” (che costituisce una condizione di legittimazione per la presentazione da parte della impresa della domanda di partecipazione alla assegnazione del contingente tariffario) ed i benefici eventualmente già accordati in virtù del riconoscimento debbono essere revocati qualora il titolo di legittimazione sia stato concesso “in base a documentazione falsa o fraudolenta” (cfr. art. 10 reg. CE n. 954/2002), senza che venga anche disciplinato uno specifico procedimento per il recupero del maggiore dazio doganale dovuto o vengano individuate le autorità competenti.

    La norma disciplina la revoca del riconoscimento e dei benefici quando il titolo di legittimazione sia stato concesso sulla base di documentazione falsa o fraudolenta, ma non impone la previa revoca come condizione per il recupero del maggior dazio né individua uno specifico procedimento di recupero.

  • art. 143 Reg. (CEE) n. 2454/1993

    Quanto alla prima ha ritenuto che la stessa, avendo ad oggetto profili della vicenda – attinenti alla effettiva presenza commerciale e regolarità della società satellite- non perfettamente corrispondenti con quelli oggetto del giudizio tributario, non fosse idonea a scalfire le risultanze “sommamente probanti” del p.v.c. della Guardia di finanza dal quale si evinceva che sussistevano le condizioni di irregolarità di cui all’art. 143 Reg. n. 2454 del 1993, essendo emerso che la Nord Food s.r.l.- facente parte, insieme ad altre società di un Gruppo di imprese tutte riconducibili ai membri della famiglia S., strettamente controllate dalla Euromeat s.p.a. aveva importato in regime di contingentamento la merce, rivendendola immediatamente dopo lo sdoganamento, alla società controllante Euromeat s.p.a., che di fatto, si era avvantaggiata delle agevolazioni daziarie per quantitativi superiori a quelli ad essa spettanti.

    La ricorrenza dei legami rilevanti ai fini doganali può essere accertata sulla base degli elementi probatori relativi al controllo societario e alla concreta gestione delle importazioni; nel caso esaminato, la rivendita immediata alla società controllante e l’utilizzo di quantitativi eccedenti quelli spettanti hanno sostenuto l’accertamento dell’irregolarità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa

    Il vizio motivazionale non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte

    Chi censura in Cassazione l’omessa o errata valutazione di un documento deve indicarne con precisione la collocazione processuale e riportarne o riassumerne fedelmente il contenuto, così da consentire il controllo di legittimità senza esame diretto dei fascicoli.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare

    Il giudice tributario valuta autonomamente la sentenza penale e il materiale probatorio, verificando la rilevanza dei fatti accertati per la specifica obbligazione tributaria, senza attribuire automaticamente alla decisione penale efficacia vincolante.

  • art. 112 c.p.c.

    Va da sè che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione

    L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice abbia completamente omesso di provvedere su una domanda o eccezione; non sussiste se la decisione adottata comporta, anche implicitamente, il rigetto della pretesa.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni di diritto o temi di contestazione nuovi rispetto al giudizio di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di nuovi profili di diritto fondati sugli stessi fatti già dedotti.
  • La violazione delle regole sul contraddittorio nella fase amministrativa rileva quando abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa e inciso sul provvedimento finale; in materia doganale opera la disciplina speciale dell’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990.
  • Il giudice tributario valuta autonomamente la sentenza penale e non può estenderne automaticamente gli effetti al giudizio tributario. Chi invoca una pronuncia penale favorevole deve indicare i fatti materiali accertati che sarebbero decisivi per la controversia tributaria.
  • Il vizio motivazionale non consente alla Cassazione di rivalutare le prove o sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito; la prova asseritamente omessa deve essere specificamente indicata e dimostrata decisiva, ossia idonea a sovvertire l’esito della decisione.
  • La revisione doganale può comportare il recupero del dazio ogniqualvolta l’importo non sia stato contabilizzato o sia stato contabilizzato in misura inferiore a quella legalmente dovuta, anche se la causa non consiste in un errore di calcolo dell’amministrazione.
  • Il recupero del maggior dazio non richiede la previa revoca ministeriale dei titoli AGRIM quando non vi sia una norma che stabilisca tale condizione; in assenza di una deroga, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei dazi competono all’autorità doganale.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata risolva, anche implicitamente, la domanda o l’eccezione, pur senza una specifica argomentazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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