Cassazione Penale, Ordinanza n. 30472/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta dunque ferma nei suoi effetti, non essendo stata accolta alcuna censura.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione di appello deducendo tre motivi: il primo riguardava l'elemento soggettivo del reato; il secondo censurava il rigetto della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il terzo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che tutti i motivi erano privi della necessaria specificità, perché in larga parte riproduttivi di contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e, comunque, non accompagnati da una critica puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Richiamato solo come oggetto della richiesta di proscioglimento rigettata nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La doglianza sull'elemento soggettivo del reato, sulla particolare tenuità del fatto e sul trattamento sanzionatorio deve essere formulata con critica puntuale e autosufficiente rispetto alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando i motivi di ricorso non contengono una specifica contestazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare nel merito le questioni dedotte.
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