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Sentenza

Sentenza del 06/07/2020 n. 13820 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al reddito 1987: (i) contestata indeducibilità di costi ritenuti "fuori competenza" (Lire 221.902.000) per presunta violazione del principio di competenza; (ii) contestata non-inerenza di spese per acquisto di televisori e videoregistratori destinati alla clientela (qualificate come non inerenti o spese di rappresentanza); (iii) questione relativa al ricalcolo, ai fini ILOR, della quota di interessi passivi e spese generali indeducibili mediante il rapporto ricavi imponibili/ricavi totali, con particolare riferimento al trattamento dei proventi esenti (interessi e premi su titoli sottoscritti ante 1/1/1974 e mutui a enti locali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo: ha confermato che i costi erano certi e determinabili (fatture/bolle) e che non era provata l'impossibilita' di imputare la competenza; ha altresi' ritenuto non provata la natura pubblicitaria dei televisori/videoregistratori (mancanza di prova del ritorno commerciale) e quindi ha confermato il rigetto della loro deducibilita'. Ha invece accolto il secondo motivo: ha stabilito che, ai soli fini del calcolo della percentuale di deducibilita' degli interessi passivi ai fini ILOR (DPR 597/1973 art.58), i redditi esenti dall'ILOR per norme speciali devono essere sottratti dal numeratore (in deroga alla coincidenza tra base imponibile IRPEG e base imponibile ILOR prevista da DPR 599/1973 art.4). Per questo motivo la sentenza impugnata e' stata cassata nei limiti del motivo accolto e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale, sezione di Bologna, per nuovo esame e ricalcolo; regolazione delle spese del giudizio di legittimita' demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 75

    Principio di competenza: ricavi, costi e componenti concorrono nell'esercizio di competenza se la loro esistenza o ammontare sono determinabili in modo oggettivo; la norma limita lo slittamento di competenza ai soli casi in cui tali requisiti non sussistono al momento della determinazione del reddito.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 58

    Stabilisce la percentuale di deducibilita' degli interessi passivi mediante il rapporto fra ricavi imponibili e ricavi complessivi; la Corte interpreta che, ai soli fini dell'ILOR, i redditi esenti dall'ILOR devono essere esclusi dal numeratore per rendere coerente il rapporto.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973, articolo 4

    Prevede la regola di coincidenza della base imponibile ILOR con la base imponibile IRPEG; la Corte afferma che questa coincidenza deve essere coordinata con la funzione dell'art.58 del DPR 597/1973 e che le esenzioni speciali da ILOR sono deroga applicabile nel calcolo percentuale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 37

    Riferimento normativo richiamato per l'esenzione dall'ILOR di proventi (interessi, premi) relativi a titoli sottoscritti ante 1/1/1974; tali proventi vanno considerati nella determinazione del rapporto di cui all'art.58 in modo coerente con l'esenzione ILOR.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 74

    Richiamato nella contestazione relativa alla deroga al principio di competenza; la Corte richiama che la deroga opera solo quando gli elementi non siano determinabili al momento della dichiarazione.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 (motivi di cassazione)

    Fondamento formale dei motivi di cassazione impugnati (vizi di diritto e di motivazione).

Massime di principio

  • Principio di competenza: le spese vanno imputate all'esercizio di competenza se il loro ammontare e la loro esistenza sono oggettivamente determinabili al momento della redazione della dichiarazione; la mera difficolta' gestionale/contabile non giustifica lo slittamento di competenza.
  • Onere della prova: per le componenti negative (costi) incombe sul contribuente dimostrare l'inerenza, la destinazione e l'eventuale indeterminabilita' al momento della dichiarazione; per le componenti positive l'onere ricade sull'Amministrazione finanziaria.
  • Spese di rappresentanza vs. pubblicita': la distinzione dipende dalla finalita' prevalente delle spese (accrescere prestigio/immagine = rappresentanza; incrementare vendite/pubblicizzare prodotti = pubblicita'). Occorre prova rigorosa del 'ritorno commerciale' per qualificare come pubblicita' ed ottenere maggior deducibilita'.
  • Calcolo deducibilita' interessi ai fini ILOR: quando si applica il meccanismo dell'art.58 DPR 597/1973, i redditi esenti dall'ILOR per norme speciali devono essere esclusi dal numeratore del rapporto per determinare correttamente la percentuale di deducibilita'. Ciò e' una deroga operativa alla regola generale di coincidenza delle basi imponibili (DPR 599/1973, art.4).
  • Documentazione consigliata: conservare fatture e bolle che attestino periodo e importo, documentare la destinazione dei beni concessi alla clientela e i meccanismi di concessione/uso, e tenere evidenze sulle esenzioni normative applicabili per permettere corretta determinazione delle basi imponibili.

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