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Ordinanza

Ordinanza n. 2208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese del primo grado a carico della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La parte ha proposto appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare, chiedendone la riforma sia quanto alla misura cautelare sia quanto alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado. La controversia rientra in un contenzioso seriale, con domande cautelari in parte omogenee già esaminate dalla stessa Sezione in precedenti procedimenti. Il testo non espone in dettaglio i motivi sostanziali relativi agli atti amministrativi controversi, ma indica che la ricorrente contestava la decisione cautelare di primo grado e, in particolare, l’applicazione del principio di soccombenza sulle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto nel merito la domanda cautelare per la parte relativa alla sospensione degli atti o all’adozione di una misura cautelare immediata. Ha ritenuto non necessario adottare, per questa specifica controversia, una misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto fissare sollecitamente l’udienza di merito, anche alla luce di precedenti ordinanze rese in controversie seriali analoghe, così da consentire una decisione definitiva sulle questioni dedotte. Ha invece accolto l’appello limitatamente alla regolazione delle spese del giudizio cautelare di primo grado, riformando l’ordinanza impugnata e compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi cautelari, in ragione della novità della questione. Il Cineca non si è costituito; il Ministero e l’Università si sono costituiti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di accogliere l’appello ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito senza sospendere gli atti; il Collegio ha ritenuto tale misura non necessaria nel caso concreto, essendo prevedibile una sollecita fissazione da parte del TAR.

Massime di principio

  • In un contenzioso seriale, quando il giudice di primo grado è già tenuto a fissare sollecitamente l’udienza di merito e può definire in tempi brevi le questioni sostanziali, non è necessariamente necessario adottare una misura cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ai soli fini della fissazione dell’udienza.
  • L’appello cautelare può essere accolto parzialmente limitatamente alla regolazione delle spese, anche quando la domanda cautelare sostanziale sia respinta.
  • La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare di entrambi i gradi, in deroga all’applicazione ordinaria del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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