Cassazione Penale, Sentenza n. 22622/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata, denunciando un vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: secondo il ricorrente non sarebbero stati indicati gli elementi concreti che giustificano la sussistenza della sua persistente pericolosità sociale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e logica, confermando la pericolosità alla luce dei numerosi e gravi precedenti, del ruolo di promotore nell'associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.), della mancanza di attività lavorativa, della permanenza nel medesimo territorio dove erano commessi i reati, dell'assenza, secondo l'UEPE, di segni di riflessione critica e del fatto che il soggetto era stato da poco scarcerato, rendendo necessario un periodo di osservazione. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile una diversa rivalutazione degli elementi di fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art.680 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come riferimento per l'impugnazione davanti al Tribunale di sorveglianza; non è oggetto di interpretazione specifica nella decisione, ma indica il regime processuale dell'appello ex articolo citato
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso in Cassazione (limiti di ammissibilità/formalità della censura)
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina il vizio di motivazione come motivo di cassazione: la Corte rileva che il ricorrente lamenta carenza motivazionale ma che il Tribunale ha invece esposto adeguatamente gli elementi che giustificano la misura, perciò il vizio non è sussistente
art.416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che definisce l'associazione di tipo mafioso; la gravità del reato e il ruolo di promotore/organizzatore attribuito al ricorrente sono stati ritenuti elementi significativi ai fini della conferma della pericolosità sociale
art.616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme verso la Cassa delle ammende per ricorsi infondati; applicata per sanzionare il ricorrente ritenuto colpevole di avere proposto ricorso infondato
Massime di principio
- La persistenza della pericolosità sociale si valuta considerando non solo la gravità del reato ma anche i fatti successivi e il comportamento post-pena (precedenti penali, ruolo nel reato, attività lavorativa, residenza, rapporti UEPE).
- Una motivazione che elenchi e colleghi elementi concreti (precedenti, ruolo nel reato, mancanza di lavoro, mancata riflessione critica, prossimità temporale alla scarcerazione) è in genere ritenuta sufficiente a respingere la censura per carenza motivazionale.
- La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione del merito dei fatti: il ricorrente deve censurare vizi logici, contraddittorietà o omissioni nella motivazione, non semplicemente chiedere una diversa valutazione degli stessi elementi.
- Dopo una scarcerazione recente, i giudici tendono a ritenere necessario un periodo di osservazione nella misura di sicurezza prima di dichiarare cessata la pericolosità; ciò può giustificare il mantenimento della misura anche in assenza di nuovi reati.
- La gravità di reati associativi di tipo mafioso e il ruolo di promotore/organizzatore pesano fortemente nella conferma di misure di sicurezza continue o reiterate.
- Il ricorso infondato può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende); per evitare tali conseguenze è necessario formulare motivi ben fondati e focalizzati su vizi di diritto o di motivazione realmente riscontrabili.
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