Sentenza n. 10/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, del provvedimento Cat. -OMISSIS- nr. -OMISSIS- -OMISSIS- il 19 dicembre 2023 e notificato a mani proprie del ricorrente in data 2 gennaio 2024, con il quale veniva rifiutata l''istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021) presentata dal predetto in data 30 ottobre 2023 (kit postale già spedito il 26.4.2023); nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, nonché eventuali altri ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, riferito alla quota 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, deducendo eccesso di potere, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto il ricorso prima facie infondato, rilevando che il ricorrente aveva già soggiornato in Italia per 279 giorni, dal 16 novembre 2022 al 25 agosto 2023, in forza di un visto per lavoro stagionale valido per tale periodo, superando così il limite massimo di nove mesi previsto per il lavoro stagionale. Il TAR aveva inoltre rilevato che il permesso richiesto non avrebbe potuto eccedere la durata del visto e che il datore di lavoro non aveva richiesto alcuna quota per la conversione del titolo di soggiorno stagionale. Il ricorrente ha successivamente rinunciato al giudizio con atto notificato alle controparti e depositato il 13 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle amministrazioni resistenti, e, in assenza di opposizione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. La sentenza non definisce nel merito le censure contro il diniego; resta tuttavia richiamata la precedente valutazione cautelare, secondo cui il limite massimo di nove mesi per il soggiorno per lavoro stagionale e l'assenza di una richiesta di conversione del titolo ostavano alla domanda del ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
in mancata di opposizione delle parti resistenti
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti e non opposta, determina l'estinzione del giudizio.
art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998
il nulla osta al lavoro stagionale può essere autorizzato per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi
Il lavoro stagionale può essere autorizzato per una permanenza lavorativa nel territorio nazionale non superiore a nove mesi nell'arco di dodici mesi.
art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può mai avere durata complessiva superiore a nove mesi
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere una durata complessiva superiore a nove mesi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle parti resistenti e non opposta comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non può avere durata complessiva superiore a nove mesi nell'arco di dodici mesi e non può eccedere la durata del titolo di ingresso avente la medesima finalità.
- La conversione di un titolo di soggiorno stagionale richiede la presentazione della relativa richiesta di quota presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione; in assenza di tale richiesta, il titolo stagionale non può essere utilmente convertito.
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