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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31723/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva riformato una precedente sentenza assolutoria e affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di oltraggio e resistenza, aggravati dalla recidiva reiterata e specifica, condannandolo alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Con unico motivo, la difesa ha dedotto la nullità della sentenza di appello, sostenendo che il decreto di citazione fosse stato notificato presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia, il quale aveva successivamente rinunciato al mandato, anziché presso l'istituto penitenziario nel quale l'imputato risultava detenuto per altra causa. L'imputato aveva appreso del giudizio soltanto la mattina dell'udienza, quando era stato tradotto in aula e aveva avuto il primo contatto con il difensore d'ufficio. La Corte ha ricostruito la sequenza degli atti, rilevando che la citazione non era stata omessa, ma notificata presso il domicilio eletto; inoltre, l'imputato aveva partecipato all'udienza nella quale il giudizio di appello era stato trattato e definito, senza eccepire la nullità. La difesa ha altresì contestato, in sostanza, la validità della notificazione e la mancata conoscenza tempestiva del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la notificazione eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, anziché presso il luogo di detenzione, integrasse una nullità a regime intermedio e non un'omissione della citazione. Tale nullità è stata considerata sanata dalla partecipazione dell'imputato al giudizio di appello senza eccezione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, poiché il loro difensore si era limitato a depositare conclusioni e nota spese, senza fornire uno specifico contributo alla decisione, e aveva comunque depositato la richiesta oltre i termini previsti per il giudizio camerale di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 184 c.p.p.

    La nullità a regime intermedio della notificazione effettuata all'imputato detenuto presso il domicilio dichiarato o eletto, anziché presso il luogo di detenzione, è sanata dalla partecipazione dell'imputato al processo senza eccezione.

  • art. 541, comma 1, c.p.p.

    La liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile presuppone una valutazione positiva della qualità della sua partecipazione al processo e un effettivo contributo alla dialettica processuale.

  • art. 611 c.p.p.

    Nel giudizio camerale di legittimità, memorie e produzioni depositate oltre i termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza sono tardive e non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 341 c.p.

    La sentenza riguarda una condanna per il reato di oltraggio, ma il testo non espone una specifica interpretazione della fattispecie sostanziale.

  • art. 337 c.p.

    La sentenza riguarda una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma il testo non espone una specifica interpretazione della fattispecie sostanziale.

  • art. 99 c.p.

    La condanna di merito menzionata nella sentenza era aggravata dalla recidiva reiterata e specifica; il testo non sviluppa ulteriori questioni interpretative sulla recidiva.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione all'imputato detenuto presso il domicilio dichiarato o eletto, anziché presso il luogo di detenzione, determina una nullità a regime intermedio e non l'omissione della citazione.
  • La nullità della notificazione è sanata dalla partecipazione dell'imputato al giudizio senza eccezione, anche quando l'imputato sia stato tradotto in udienza e abbia così manifestato il proprio interesse a comparire.
  • Nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese processuali se il difensore si limita a depositare conclusioni scritte e nota spese, senza fornire uno specifico contributo alla decisione o contrastare concretamente i motivi di impugnazione.
  • Nel giudizio camerale di legittimità, memorie e produzioni difensive depositate oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e non possono essere valutate neppure ai fini della liquidazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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