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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46504/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di correzione di un errore materiale nella sentenza n. 2254 del 28/07/2018 irrevocabile il 26/11/2018. Il ricorrente deduceva una discrasia tra il dispositivo (che indicava la pena detentiva di 1 anno e 4 mesi) e la motivazione (che, per errore di calcolo, riportava una pena di 4 mesi di reclusione e €4.000 di multa), invocando il principio secondo cui, se dalla motivazione si può ricostruire il procedimento che ha portato alla determinazione della pena, la motivazione può prevalere e consentire la rettifica ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha preliminarmente affermato che l'ordinanza sulla correzione dell'errore materiale è impugnabile in Cassazione. Tuttavia, esaminati gli atti e verificata la corrispondenza tra il dispositivo letto in udienza e quello in calce alla sentenza (entrambi acquisiti), la Corte ritiene che non sussista una discrasia rilevante: il dispositivo pubblicizzato in udienza corrisponde a quello scritto in calce, mentre l'errore è limitato al contenuto della motivazione (errato calcolo della pena). Ne consegue che non è possibile rettificare la motivazione mediante correzione per errore materiale quando non sussiste omissione o incoerenza del dispositivo; quindi il ricorso va respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come norma che disciplina la rettifica di errori materiali della sentenza; la Corte osserva che la rettifica è ammissibile solo se dall'esame della motivazione si può ricostruire chiaramente la volontà del giudice e sussiste un errore materiale obiettivamente riconoscibile.

  • art. 130, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel dibattito sull'impugnabilità dell'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale. La Corte chiarisce che il richiamo a norma dell'art. 127 non esclude il diritto di impugnazione in Cassazione, per ragioni di garanzia.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata dall'art. 130; la Corte spiega che il richiamo non limita il rimedio dell'impugnazione quando sono in gioco garanzie delle parti.

  • art. 73, comma 5 (citato nel testo)

    Citato dalla difesa per argomentare la compatibilità della pena indicata nella motivazione con la pena edittale prevista; la Corte non si sofferma su un'interpretazione normativa specifica di questa norma nel dispositivo della sentenza.

Massime di principio

  • L'ordinanza che decide sulla correzione dell'errore materiale è impugnabile in Cassazione; tuttavia l'esito dipende dal concreto accertamento dell'errore.
  • Se esiste discrepanza tra dispositivo e motivazione, principio generale è la prevalenza del dispositivo (soprattutto se il dispositivo è stato letto in udienza e pubblicizzato), salvo che la motivazione consenta, in modo chiaro e inequivocabile, di ricostruire la reale volontà del giudice quando il dispositivo presenti un errore materiale oggettivo.
  • La correzione per errore materiale è ammissibile solo quando l'errore è effettivamente materiale (es. refuso numerico) e la volontà del giudice può essere ricostruita senza dubbi dalla motivazione o dagli atti (es. verbale di udienza). Non è procedimento idoneo a rettificare discrepanze che non siano riconducibili a un errore materiale obiettivo.
  • Prima di proporre istanze di correzione è fondamentale acquisire e produrre la registrazione o il verbale dell'udienza (dispositivo letto in udienza), poiché la corrispondenza o meno tra dispositivo orale e dispositivo scritto è decisiva.
  • Se il dispositivo scritto e quello orale coincidono, ma la motivazione contiene un calcolo errato della pena, la via corretta non è la correzione per errore materiale della motivazione bensì l'individuazione di altri rimedi (se esistenti), dato che non può essere modificato un dispositivo corretto salvo che emerga un evidente refuso nel dispositivo stesso.

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