Regolamento (UE) 2025/903
Regolamento (UE) 2025/903 del Consiglio, del 13 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’UE contro soggetti collegati alla minaccia dell’integrità territoriale dell’Ucraina. In particolare, amplia i criteri di listaggio includendo chi abbia favorito trasferimenti di interessi commerciali di imprenditori di spicco sanzionati in Russia e introduce una presunzione di permanenza in elenco per gli imprenditori che dichiarino di aver effettuato tali trasferimenti dopo il 24 febbraio 2022. La modifica è immediatamente operativa nell’ordinamento degli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile.
Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo un nuovo criterio di inserimento in elenco e una presunzione di permanenza per taluni imprenditori di spicco operanti in Russia.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, con effetti su persone fisiche e giuridiche, entità e organismi iscritti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Il nuovo criterio riguarda soggetti che abbiano partecipato a o consentito trasferimenti di proprietà, controllo o beneficio economico di interessi commerciali di imprenditori di spicco oggetto di sanzioni, salvo trasferimenti espressamente autorizzati da deroghe o esenzioni previste dal regolamento stesso o dal regolamento (UE) n. 833/2014. La disciplina si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime sanzionatorio UE relativo all’Ucraina
Il regolamento (UE) 2025/903 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, che attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC contro azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La modifica è motivata dall’esigenza di recepire a livello di regolamento la decisione (PESC) 2025/904 del 13 maggio 2025 e di garantire un’applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri.
Nuovo criterio di inserimento nell’allegato I
La principale innovazione consiste nell’inserimento, all’articolo 3, paragrafo 1, della lettera m). Tale disposizione consente di inserire in elenco le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o beneficio economico degli interessi commerciali di imprenditori di spicco già oggetto di misure restrittive dell’Unione ai sensi del criterio di cui alla lettera g).
Il nuovo criterio opera tuttavia con un’importante esclusione: non rientrano nella fattispecie i trasferimenti espressamente autorizzati in base alle deroghe o esenzioni previste dallo stesso regolamento (UE) n. 269/2014 oppure dal regolamento (UE) n. 833/2014.
Presunzione di permanenza per gli imprenditori di spicco operanti in Russia
Il regolamento introduce anche un nuovo paragrafo 1 ter all’articolo 3. La norma stabilisce che gli imprenditori di spicco che operano in Russia e che sono stati iscritti nell’allegato I ai sensi del paragrafo 1, lettera g), restano considerati imprenditori di spicco e rimangono in elenco anche se sostengono di aver trasferito la proprietà, il controllo o il vantaggio economico dei loro interessi commerciali a partire dal 24 febbraio 2022.
La presunzione può essere superata solo se risultano informazioni sufficienti, recenti e attendibili da cui emerga che il soggetto non soddisfa più il criterio della lettera g). La disposizione rafforza quindi la stabilità dell’inclusione in elenco e impone una verifica sostanziale basata su elementi probatori aggiornati.
Ambito applicativo e coordinamento con altri atti
La modifica riguarda il sistema delle misure restrittive UE connesse alla crisi ucraina e si inserisce nel coordinamento tra atto PESC e regolamento di attuazione ex articolo 215 TFUE. Il rinvio al regolamento (UE) n. 833/2014 è rilevante perché delimita le deroghe e le esenzioni che escludono l’applicazione del nuovo criterio di listaggio.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo criterio di inserimento in elenco
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è aggiunta la lettera m), che consente di iscrivere nell’allegato I le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o beneficio economico degli interessi commerciali di imprenditori di spicco sottoposti a misure restrittive dell’Unione ai sensi della lettera g), salvo i trasferimenti espressamente autorizzati da deroghe o esenzioni previste dal regolamento o dal regolamento (UE) n. 833/2014.
Presunzione di permanenza per gli imprenditori di spicco in Russia
È inserito l’articolo 3, paragrafo 1 ter, secondo cui gli imprenditori di spicco che operano in Russia e sono iscritti nell’allegato I ai sensi del paragrafo 1, lettera g), restano considerati tali e mantengono l’iscrizione anche se affermano di aver trasferito proprietà, controllo o vantaggio economico dei loro interessi commerciali il 24 febbraio 2022 o successivamente, salvo che informazioni sufficienti, recenti e attendibili dimostrino il venir meno del criterio di cui alla lettera g).
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE per assicurare l’attuazione uniforme nell’Unione delle misure restrittive derivanti dalla decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2025/904 del 13 maggio 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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