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Sentenza

Sentenza n. 408/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 1031/2025, pubblicata il 03.04.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 09.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “1) -Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” prevista dall’ art 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione agli incarichi indicati in parte motiva e per l’effetto condanna il MIM al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in euro 1849,10 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti di legge”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto differenze retributive per retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1031/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 9 aprile 2025. La sentenza aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.849,10, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti di legge. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, la notificazione alla controparte, il rispetto del dimezzamento dei termini di deposito e del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era comprovato e che il Ministero non aveva adempiuto all’obbligo di pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce, quanto alla sorte capitale, alla rivalutazione e/o agli interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, è autonomo rispetto all’esecuzione civile e che l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione e dei suoi funzionari. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha ordinato all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e ha nominato, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice; decorso infruttuosamente tale termine, può essere intrapresa l’azione esecutiva.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza giustifica la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della regolazione delle spese nel giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 7 CCNL 31 agosto 1999

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se connesse o correlate alla pronuncia da eseguire.
  • L’ottemperanza è autonoma rispetto agli strumenti dell’esecuzione civile, in ragione della diversa natura delle due azioni; l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, anche individuandolo in un dipendente dell’amministrazione debitrice con facoltà di delega.
  • Quando il giudicato impone il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, l’azione esecutiva presuppone l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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