Cassazione Civile, Ordinanza n. 14899/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di alcuni lavoratori impiegati nell’appalto di pulizia di un aeroporto nei confronti della società subentrata nell’appalto, per ottenere il riconoscimento di un buono pasto di euro 4,67 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa, allegato come uso aziendale. Il Tribunale aveva respinto la domanda; in appello la Corte di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione della causa dal ruolo per un gruppo di appellanti, ritenendo che la controversia fosse perfettamente identica a un altro giudizio già deciso dalla stessa Corte. I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza deducendo che la società convenuta non aveva impugnato il precedente rigetto espresso dell’eccezione di litispendenza pronunciato dal Tribunale, né con ricorso incidentale né con appello incidentale, con conseguente formazione di giudicato interno e preclusione al rilievo officioso in appello. La società resistente ha sostenuto invece la correttezza della declaratoria di litispendenza e la riconducibilità della questione ai poteri officiosi del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva dichiarato la litispendenza e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Ha rilevato che l’eccezione di litispendenza, già espressamente respinta in primo grado, avrebbe dovuto essere riproposta dalla parte interessata mediante appello incidentale; non essendo stata impugnata la statuizione di rigetto, essa era coperta da giudicato interno e non poteva essere riesaminata d’ufficio in appello. Il giudizio è stato quindi rimesso dinanzi alla Corte d’appello di Milano per la prosecuzione, con rinvio al definitivo la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
Tra cause identiche pendenti nel medesimo grado opera la litispendenza, ma il suo rilievo processuale non può prescindere dalle preclusioni derivanti dal giudicato interno sulla questione già decisa.
art. 42 c.p.c.
L’ordinanza che pronuncia sulla competenza, e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sono impugnabili con regolamento di competenza.
art. 295 c.p.c.
Il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. è richiamato dalla Corte nel delineare il regime impugnatorio tramite regolamento di competenza.
art. 335 c.p.c.
Non si procede alla riunione delle impugnazioni quando il capo relativo alla litispendenza è autonomamente impugnabile con regolamento di competenza.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Il mancato gravame contro il capo della sentenza che ha deciso l’eccezione comporta formazione di giudicato interno su tale punto.
art. 343 c.p.c.
Quando l’eccezione è stata rigettata in primo grado, la sua riproposizione in appello richiede appello incidentale e non la mera reiterazione difensiva.
art. 345, comma 2, c.p.c.
L’eccezione già decisa in primo grado non può essere rilievata d’ufficio in appello se coperta da giudicato interno; la mera riproposizione è sufficiente solo quando la questione non sia stata affatto esaminata dal primo giudice.
Massime di principio
- Se una eccezione processuale o di merito è stata espressamente o inequivocamente respinta in primo grado, la parte totalmente o parzialmente vittoriosa che intenda riproporla in appello deve proporre appello incidentale; la mera riproposizione difensiva non è sufficiente.
- Il giudicato interno si forma anche sulle questioni processuali decise dal primo giudice, e ne preclude il rilievo officioso in appello quando il potere di esame sia ostacolato dalla preclusione derivante dal mancato gravame.
- La distinzione tra appello incidentale e semplice riproposizione dipende dal fatto che la questione sia stata o meno oggetto di una statuizione, espressa o chiaramente implicita, nella decisione di primo grado.
- La litispendenza tra cause identiche non può essere dichiarata in appello se l’eccezione è già stata respinta in primo grado e il relativo capo della decisione non è stato impugnato dalla parte interessata.
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