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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22605/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

Il socio escluso aveva chiesto l'annullamento della delibera assembleare con cui era stato espulso dall'associazione per asserita violazione dei doveri associativi, oltre alla riammissione, al risarcimento dei danni e al pagamento dei rimborsi che avrebbe percepito svolgendo attività di volontariato. In primo grado il tribunale aveva ritenuto invalida la delibera per mancata notificazione al socio, per assenza di preventiva contestazione degli addebiti e per mancanza di specifica indicazione delle condotte giustificative dell'esclusione. La corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione dell'associazione, ritenendo che: la questione della competenza deliberativa dell'assemblea fosse coperta da giudicato per mancata impugnazione incidentale; la preventiva contestazione degli addebiti non fosse necessaria in assenza di previsione di legge o statutaria; la comunicazione dell'esclusione non dovesse contenere addebiti rigorosamente enunciati, essendo sufficiente che il socio potesse comprendere le ragioni dell'espulsione; e che, in base agli atti, le condotte addebitate al socio fossero sufficientemente note e gravi. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2287 e 2533 c.c. e dell'art. 24 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente escluso la violazione delle norme statutarie e l'assenza di una previa contestazione, nonché la mancanza di prova della diffida precedente e la natura meramente assertiva delle contestazioni poste a fondamento dell'espulsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse confuso, non specifico e non autosufficiente, perché non confrontava in modo puntuale la sentenza impugnata e non individuava con chiarezza le statuizioni censurate né il fatto decisivo asseritamente omesso. Ha inoltre osservato che le censure non aggredivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata anche sul giudicato formatosi sulla competenza assembleare e sul mancato appello incidentale sulla relativa questione, né offrivano una critica specifica ai principi applicati in tema di esclusione del socio e di comunicazione del provvedimento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    onere di specificità dei motivi

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il loro contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge deve essere articolata in modo specifico e autosufficiente, con confronto puntuale tra norma e decisione impugnata.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado e rimaste assorbite devono essere riproposte con il primo atto difensivo, altrimenti operano come rinunciate.

  • art. 343 c.p.c.

    Le questioni già esaminate e rigettate dal primo giudice richiedono appello incidentale per essere devolute al giudice di secondo grado.

  • art. 2287 c.c.

    Richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di esclusione del socio; la Corte ne applica i principi in via analogica alla vicenda associativa, ma nega la fondatezza della censura per difetto di specificità.

  • art. 2533 c.c.

    La comunicazione dell'esclusione non deve necessariamente contenere addebiti rigorosamente enunciati; è sufficiente che consenta al socio di comprendere le ragioni dell'esclusione e di difendersi. L'eventuale incompletezza incide sul termine di opposizione, non sulla validità dell'atto.

  • art. 24 c.c.

    Richiamato nel ricorso quale parametro statutario/associativo, ma la Corte non ne ricava una regola decisiva ai fini dell'invalidità della delibera, valorizzando invece la disciplina e la comunicazione dell'esclusione.

  • art. 24 Cost.

    È invocato nel ricorso, ma la decisione non ne trae uno specifico principio applicativo decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge richiede specificità: il ricorrente deve indicare la norma, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarla con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il rinvio generico a precedenti decisioni o a sentenze di primo grado non è sufficiente.
  • Le questioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere riproposte nel giudizio di appello nei modi e nei termini previsti; se il punto è stato deciso e non viene proposto appello incidentale, la relativa statuizione si consolida e non può essere utilmente censurata in cassazione come mera eccezione.
  • In tema di esclusione del socio, la mancanza di una preventiva contestazione degli addebiti non comporta invalidità della delibera se tale fase non è prevista da legge o statuto: la tutela del socio si realizza nella successiva impugnazione/opposizione.
  • La comunicazione della delibera di esclusione deve rendere comprensibili le ragioni dell'espulsione e consentire la difesa; la sua eventuale incompletezza incide sul decorso del termine per impugnare, non sulla validità dell'atto.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività, perché non basta contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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