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Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’accertamento della illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza presentata al Comune di Napoli in data 27 novembre 2024, finalizzata alla fiscalizzazione dell'illecito edilizio, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.p.r. 380/01; e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di fornire riscontro alla predetta istanza.

Giustizia amministrativa202506052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Napoli sull’istanza di fiscalizzazione di illecito edilizio presentata il 27 novembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza volta alla fiscalizzazione, ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 380/2001, delle opere realizzate presso un fabbricato abitativo in Napoli. L’istanza riguardava la demolizione di un vecchio soppenno a copertura dell’androne principale e la trasformazione dell’area in un piano in sopraelevazione adibito a civile abitazione. È stata inoltre chiesta la declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha sostenuto che la fiscalizzazione, avente natura eccezionale e derogatoria, sarebbe valutabile soltanto nella fase esecutiva di un’ordinanza di demolizione, nella specie non adottata, e che comunque l’istanza sarebbe stata generica. Il ricorrente ha replicato che l’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’istanza sia infondata, che la domanda era successiva all’ordine demolitorio e che era sufficientemente circostanziata, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 105/2024. Il Comune non ha adottato un provvedimento espresso. La nota istruttoria del Servizio comunale Antiabusivismo del 29 dicembre 2025, pur illustrando le ragioni ostative alla fiscalizzazione, non è stata ritenuta un provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo l’istanza sufficientemente dettagliata perché riferita a uno specifico fabbricato, descrittiva delle opere e collegata al procedimento di fiscalizzazione. Ha escluso che la nota istruttoria comunale potesse valere come provvedimento espresso, poiché priva di valore provvedimentale. Il giudice ha affermato che l’obbligo di provvedere può derivare non solo da un’espressa previsione normativa, ma anche dai principi di imparzialità, legalità, buon andamento, correttezza e buona amministrazione, quando l’istanza sia idonea a determinare una legittima aspettativa del privato a conoscere la decisione e le relative ragioni. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario della Prefettura, ponendo l’attività e l’eventuale compenso a carico del Comune. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di fiscalizzazione dell’illecito edilizio; il giudice non decide sulla fondatezza sostanziale della fiscalizzazione, ma impone all’amministrazione di pronunciarsi.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di fiscalizzazione dell’illecito edilizio; anche rispetto a tale domanda il Comune era tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso; l’obbligo è stato riconosciuto in relazione a un’istanza sufficientemente circostanziata e a una situazione soggettiva qualificata del richiedente.

  • art. 31 c.p.a.

    Applicato per la tutela avverso il silenzio, con declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e fissazione del termine per adempiere.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla disciplina processuale della tutela contro il silenzio e della nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • legge n. 105/2024

    Invocata dal ricorrente in relazione alle modifiche del Testo unico dell’edilizia, ma non esaminata dal giudice ai fini della fondatezza della fiscalizzazione, non essendo stata decisa la domanda sostanziale.

Massime di principio

  • L’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere su un’istanza del privato non deve necessariamente essere previsto da una disposizione espressa, potendo derivare dai principi di imparzialità, legalità, buon andamento, correttezza e buona amministrazione quando l’ordinamento riconosca una situazione soggettiva qualificata e il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere la determinazione amministrativa e le relative ragioni.
  • Un’istanza amministrativa non è generica quando individua l’immobile interessato, descrive specificamente le opere cui si riferisce e richiama il procedimento amministrativo pertinente; in tal caso l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di esaminarla e concluderla con un provvedimento espresso e motivato.
  • La mera nota istruttoria interna, anche se contiene valutazioni sfavorevoli alla richiesta del privato, non equivale a un provvedimento espresso conclusivo quando non manifesta formalmente la determinazione dell’amministrazione e non definisce il procedimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, senza sostituire tale ordine alla valutazione amministrativa sulla fondatezza sostanziale dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di motivazioneOttemperanza e commissario ad acta

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